Corteggiamento ossessivo: è reato di molestia

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7993 del 2021 ha stabilito che configura il reato di molestie la condotta di chi corteggia ossessivamente taluno nonostante il totale disinteresse e disappunto di questi verso tali comportamenti.

Sia in primo che in secondo grado il ricorrente veniva condannato alla pena di tre mesi di arresto per il reato di molestie. L’imputato impugnava, quindi, la sentenza di condanna e presentava ricorso in Cassazione.

La Corte di Cassazione, confermando le statuizioni cui sono giunti i giudici dei precedenti gradi, ha che il reato di molestie si configura davanti alle condotte tenute nel caso di specie dall’imputato: di fronte a saluti insistenti e confidenziali, con modalità invasive della sfera di riservatezza altrui (in un’occasione abbracciandola); di fronte ad incontri non casuali e cercati nel bar dove lavorava la vittima (in cui l’imputato entrava ripetutamente con pretesti, senza consumare nulla, ma con il solo scopo di incontrare la persona offesa e di tentare approcci con lei), come anche per strada, in un’occasione inseguendola e salendo sul suo stesso autobus; la sosta sotto la sua casa; di fronte alla manifesta rappresentazione della vittima al ricorrente di non gradire tali atteggiamenti di corteggiamento petulante ed ossessivo.

Per quanti riguarda, poi, l’elemento soggettivo, il reato de quo richiede la coscienza e volontà della condotta, nonché la consapevolezza che la stessa sia idonea ad arrecare disturbo al soggetto che la subisce. Nel caso di specie, la persona offesa ha reiteratamente dichiarato all’imputato il proprio disappunto per un corteggiamento ritenuto “molesto, pressante e intollerabilmente indiscreto.

Alla luce di tali argomentazioni, pertanto, la Corte ha ritenuto configurabile nel caso di specie il reato di molestie, atteso che si trattava di un corteggiamento ossessivo e petulante, volto ad instaurare un rapporto comunicativo e confidenziale con la vittima, manifestamente a ciò contraria, realizzato mediante una condotta di fastidiosa, pressante e diffusa reiterazione di sequenze di saluto e contatto, invasive dell’altrui sfera privata, con intromissione continua, effettiva e sgradita nella vita della persona offesa e lesione della sua sfera di libertà.