Condannato l’automobilista che procura lesioni ai pedoni, anche se imprudenti

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La Corte di Cassazione, sez. IV Penale, con sentenza n. 48775/2019 conferma la condanna ad un automobilista per l’investimento di pedoni, nonostante l’imprudenza degli stessi. Punito, dunque, con sei anni di reclusione e ritenuto colpevole di lesioni personali e omicidio colposo. 

La vicenda traeva origine da quanto accaduto in un incidente stradale nel quale un uomo, percorrendo in orario notturno una strada a senso unico alla guida della propria autovettura a velocità elevata, investiva un gruppo di pedoni, tutti di giovane età, che procedevano percorrendo la carreggiata in senso contrario, anziché camminare sul marciapiede. L’impatto cagionava lesioni gravi a tutti i ragazzi coinvolti, uno dei quali, a causa delle ferite riportate nell’occorso, decedeva un mese dopo. 

Il Tribunale capitolino, dunque, ha condannato il conducente alla pena ritenuta di giustizia per omicidio colposo e lesioni personali colpose, ai sensi degli artt. 589 e 590 cod. pen. 

La Corte di Appello, poi, ha confermato la sentenza del Tribunale stesso. 

La Corte di merito ha infatti affermato che, pur in presenza di un comportamento imprudente dei pedoni, non poteva affermarsi che esso fosse l’unica causa del sinistro, mentre la condotta del conducente si è rivelata decisamente imprudente, alla luce della velocità elevata e delle condizioni di scarsa visibilità. Ha ritenuto dunque la suddetta Corte che le condotte dell’uomo sono risultate decisive per l’accaduto ed inoltre aggravate dal precedente specifico da cui l’uomo stesso era gravato. 

Avverso la summenzionata sentenza ricorre quindi il conducente, denunciando la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen e vizio di motivazione in punto di valutazione del materiale probatorio. 

La Suprema Corte, in tale occasione, ha ribadito il principio per cui in tema di sindacato del vizio della motivazione il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, nonché – per quanto riguarda specificamente i sinistri stradali – richiama il principio secondo il quale sono sottratti al sindacato di legittimità, se sorretti da adeguata motivazione, gli apprezzamenti di fatto necessari alla ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia.

In conclusione, la Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile poiché «manifestamente infondato nonché proteso, nell’essenziale, a sollecitare una diversa valutazione del materiale probatorio, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità».