Il caso
Una donna veniva condannata per aver abusato in due occasioni dei mezzi di correzione e disciplina in danno di suo figlio.
In un episodio la donna aveva infatti spinto il minore per motivi futili “facendogli sbattere il tallone su un mobile e così provocandogli un taglio di 3 cm”, nel secondo episodio ella aveva tirato uno schiaffo al ragazzo “causandogli una lesione consistita in due escoriazioni al labbro inferiore, dalla quale era derivata una malattia guaribile di tre giorni”.
La Corte d’Appello di Torino, confermando la sentenza del Tribunale di Novara, condannava la donna “per avere abusato dei mezzi di correzione e disciplina in danno del minore a lei affidato, nella veste di genitore naturale, per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza e custodia”.
Avverso tale sentenza l’imputata propone ricorso presso la Suprema Corte.
I Giudici concordando con la valutazione della Corte territoriale escludono che “il fatto accertato potesse essere qualificato come di lieve entità in ragione della gravità e ripetitività delle condotte illecite poste in essere dall’imputata ai danni di un minore fortemente provato dalla separazione dei genitori”.
Con la sentenza n. 37080/21 del 12 ottobre la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.