Consiglio di Stato, sentenza n. 4164 del 30.06.2010
Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha precisato che è illegittimo il rifiuto immotivato alla richiesta di trasferimento del militare. Anche in presenza di una causa in forza della quale il Comando generale della Guardia di finanza ritenga non sussistenti i presupposti necessari per l’accoglimento dell’istanza di trasferimento – proposta ai sensi dell’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 per assistere la sorella gravemente handicappata e non autosufficiente – le specifiche ragioni ostative all’invocato trasferimento vanno indicate, magari in maniera sintetica e succinta.
Consiglio di Stato, sentenza n. 2564 del 04.05.2010
Il Consiglio di Stato con la decisione in esame ha precisato che il giudizio di non idoneità per l’ammissione nelle strutture militari non equivale necessariamente al riconoscimento dell’esistenza di uno stato patologico, ma significa soltanto che le caratteristiche fisiche dell’aspirante non corrispondono ai livelli richiesti per un addestramento e un servizio di particolare gravosità E poiché le sottocommissioni mediche sono gli unici organi abilitati a compiere questi accertamenti sono irrilevanti gli ulteriori esami effettuati presso altri organi medici. Il caso esaminato e risolto dai giudici del Consiglio di Stato, con la decisione in oggetto, riguarda un giovane che intendeva entrare in un liceo annesso a una scuola dell’Esercito e che invece, avendo avuto un intervento chirurgico che aveva corretto una malformazione cardiaca, era stato eslcuso. Secondo il Collegio la decisione della Commissione esaminatrice è corretta poiché ha considerato che il quadro clinico del giovane, che oggi non presenta problemi, potrebbe per risolvere in senso negativo e ha tenuto conto della condizione di pericolo in cui l’ammesso potrebbe in futuro trovarsi.
Consiglio di Stato, sentenza n. 1000 del 19.02.2010
Il Consiglio di Stato con la decisione in esame ha precisato che sulle valutazioni compiute dall’amministrazione in merito alla carriera degli ufficiali delle Forze armate il giudice amministrativo può intervenire solo se sussistono vizi di manifesta abnormità discriminatorieta Inoltre, in sede di giudizio di avanzamento al grado superiore il numero dei titoli di studio e delle benemerenze riportati dal singolo candidato non è elemento che da solo giustifica la pretesa a una valutazione superiore a quella espressa nei confronti di candidati in possesso di un numero inferiore, visto che la Commissione giudicatrice è chiamata a esprimere un giudizio complessivo nel quale assumono rilievo gli elementi personali e di servizio emersi nei confronti di ciascuno dei soggetti scrutinati. Con tale principio il Giudice amministrativo, ha respinto il ricorso presentato da un tenente dei carabinieri contro la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore. Secondo il collegio in questo caso la commissione, che è dotata di ampia discrezionalità con essendo il giudice munito di cognizione di merito, ha agito in modo legittimo e insindacibile, valutando in maniera uniforme e paritaria i titoli presentati dai vari candidati.