La modifica coattiva del cognome è consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato.

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Corte di Cassazione, sentenza n. 17462 del 26.07.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in riferimento all’ipotesi di cittadino italiano in possesso anche della cittadinanza di un Paese UE, o anche extraeuropeo, deve escludersi, secondo la circolare del Ministero dell’Interno del 15 maggio 2008, n. 397, la possibilità di correggere, senza il consenso dell’interessato, il cognome attribuito nell’altro Paese di cittadinanza secondo le norme ivi vigenti. Del resto, in considerazione del fatto che il nome è incontrovertibilmente un diritto della personalità, tutelato anche a livello costituzionale, deve ritenersi che una modifica coattiva del cognome potrebbe essere consentita solo in presenza di diritti di rango parimenti elevato.