Tenore di vita e assegno divorzile

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Il caso

A favore dell’ex coniuge veniva riconosciuto, prima dal Tribunale di Treviso e poi della Corte d’Appello di Venezia, un assegno divorzile di 300 euro.

L’ex marito proponeva allora ricorso per cassazione lamentando che:

  • non vi era stata alcuna rivalutazione della quota di mantenimento a seguito della comparazione reddituale;
  • non erano stati presi in considerazione i principi della sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/17, inerenti alla rivoluzione dei parametri per l’assegno divorzile.

Secondo l’uomo la cifra stabilita dai giudici del Tribunale e della Corte d’Appello tiene erroneamente conto del tenore di vita goduto durante il periodo del matrimonio e della disparità delle condizioni economiche dei due coniugi.

La Suprema Corte riconosce la fondatezza del ricorso in quanto «il tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio non può più costituire il parametro al quale fare riferimento per la determinazione dell’assegno divorzile, dovendo piuttosto il giudice avere riguardo alla indipendenza economica intesa come disponibilità di mezzi adeguati tali da consentire una vita dignitosa e autosufficiente secondo una valutazione di fatto riservata al giudice di merito».
La Corte di Cassazione osserva inoltre che nella sentenza impugnata dal ricorrente non viene nemmeno indicato l’ammontare del di lui reddito a riprova di una scarsa attenzione nella valutazione della situazione economica dei coniugi.

Con l’ordinanza n. 28104/20 del 9 dicembre la Suprema Corte accoglie il ricorso rinviando alla Corte d’Appello di Venezia.