Obbligo di mantenere i figli anche dopo che si sposano

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Il dovere di mantenimento dei figli è un obbligo di natura costituzionale espressamente indicato dall’art. 30, 1° co. Cost. e dalle altre norme internazionali a tutela della famiglia e dei minori (art. 18, conv. New York 1989, rat. L. 176/1991). Secondo il consolidato indirizzo della dottrina e della giurisprudenza questo sussiste in capo al genitore per il solo fatto della procreazione, indipendentemente dal riconoscimento della filiazione (Cass., civ., Sez. I, 21.6.1984, n. 3660; Cass., Civ., Sez. III, 15.5.2003, n. 7386). Inoltre, rientra, tra i primi fondamentali obblighi verso i figli imposti ai genitori ai sensi dell’art. 147 c.c.; e la sua prevalenza rispetto all’istruzione, all’educazione e agli altri doveri genitoriali dipende dal fatto che  il soddisfacimento di questi è subordinato in buona sostanza dalla concreta prestazione dei mezzi economici da parte dei genitori.

Tale obbligo non viene meno neppure con il raggiungimento della maggiore età dei figli: la legge n. 54/2006 all’art. 155-quinquies prevede espressamente che “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico“.

È subordinato alla sussistenza di due requisiti:

-il primo di natura oggettiva, relativo al mancato raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli;

-il secondo di natura soggettiva, relativo all’incolpevole del mancato raggiungimento di tale indipendenza economica, la quale a sua volta deve essere ravvisata nell’attribuzione di una capacità reddituale sufficiente a rendere il figlio capace di provvedere a quelle stesse necessità di vita che l’obbligo di mantenimento da parte del genitori è teso a sopperire.

Sotto questi profili la giurisprudenza ha dimostrato orientamenti differenti, individuando il momento di cessazione del diritto al mantenimento ora sotto il profilo teorico, identificandolo, ad esempio, con il raggiungimento di una determinata qualifica professionale, ora sotto quello pratico, identificandolo con la concreta percezione di un reddito autonomo.

Secondo la giurisprudenza: “non può ritenersi, idonea ad esonerare il genitore non convivente dall’obbligo di mantenimento l’offerta di una qualsiasi occasione di lavoro eventualmente rifiutata dal figlio, dovendo essa risultare, per converso, del tutto idonea rispetto alle concrete e ragionevoli aspettative del giovane, sì da far ritenere il suo eventuale rifiuto privo di qualsivoglia accettabile giustificazione”. (Cass. Civ., Sez. I, 7.5.1998, n. 4616). In ogni caso, la valutazione del Giudice non deve sottrarsi al principio di proporzionalità secondo il quale la concreta capacità e possibilità di lavoro devono essere rapportate alle aspirazioni del figlio.

Ebbene, con la sentenza in commento (27/01/2014, n. 1585), la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che se è vero che in linea generale il matrimonio comporta il venir meno dell’obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli, tale obbligo, tuttavia, non viene meno nell’ipotesi in cui i figli sposati continuino a vivere insieme ai genitori, proprio in ragione delle loro difficoltà economiche. Nel caso in esame, la figlia  aveva contratto matrimonio con un cittadino straniero ma aveva continuato a vivere con la madre, la quale si era separata dal marito. A seguito della separazione, al padre era stato posto l’obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore della madre. Dopo il matrimonio della figlia, il padre si rivolgeva al Tribunale competente chiedendo di essere esonerato dal suddetto pagamento, dal momento che la figlia aveva contratto matrimonio e, quindi, doveva ritenersi economicamente indipendente.

Invece secondo i giudici della Cassazione, il semplice matrimonio non è sufficiente laddove, infatti, i neo coniugi continuino a vivere con i propri genitori. A causa delle loro ristrettezze economiche, non si realizza alcun cambiamento nella loro vita e pertanto non verrà meno neppure l’obbligo dei genitori di provvedere al loro mantenimento.