La questione non si limita al mantenimento economico: un padre può essere condannato anche in caso di totale assenza dalla vita dei figli. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 21624 del 2026, confermando la condanna di un uomo che per anni ha manifestato un «disinteresse verso la sfera affettiva dei figli minori».
Secondo quanto accertato dai giudici, tra il 2018 e il maggio 2020 l’uomo si è «disinteressato completamente di ogni aspetto relativo alla sfera affettiva dei minori», venendo ritenuto responsabile del reato previsto dall’articolo 570 del Codice penale, concernente la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Il caso riguarda un soggetto che non ha corrisposto gli assegni di mantenimento dei figli e che ha progressivamente interrotto ogni rapporto con essi. Come emerso dalle sentenze di merito, il padre ha cessato di esercitare qualsiasi forma di presenza nella vita dei minori: non ha partecipato agli incontri programmati presso lo spazio neutro predisposto per favorire la relazione con i figli e non ha mantenuto contatti con essi, astenendosi persino dal telefonare per ricevere informazioni sulle loro condizioni di salute. L’imputato ha tuttavia sostenuto dinanzi alla Cassazione di essere stato giudicato due volte per gli stessi fatti. Secondo la difesa, la nuova contestazione riguardava sostanzialmente la stessa condotta, violando così il principio del “ne bis in idem”, che vieta di essere processati due volte per lo stesso reato.
La Suprema Corte ha condiviso la valutazione della Corte d’Appello di Palermo, secondo cui i due procedimenti riguardavano comportamenti distinti: da un lato l’inadempimento economico, ovvero il mancato versamento del mantenimento dei figli; dall’altro il completo abbandono del ruolo genitoriale sul piano umano e relazionale.
Nella sentenza, la Corte di Cassazione ha sottolineato che il giudizio in esame riguardava «la violazione degli obblighi di assistenza morale e di cura nei confronti dei figli minori». I giudici hanno infatti chiarito che il padre aveva «disertato gli incontri presso lo spazio neutro» e aveva manifestato «un totale disinteresse affettivo» nei confronti dei figli, «non chiamandoli per sentirli né per informarsi sulle loro condizioni».
La Cassazione evidenzia che le due norme tutelano interessi distinti. Il reato già giudicato riguardava esclusivamente l’adempimento degli obblighi economici verso i figli. Il nuovo procedimento, invece, riguardava l’abbandono affettivo e relazionale.
Nella motivazione si legge che l’articolo 570-bis del Codice penale tutela «specificamente ed esclusivamente l’adempimento degli obblighi economici a carico dei genitori nei confronti dei figli minori», mentre nel caso esaminato «si è aggiunto un protratto disinteresse affettivo e relazionale».
