Almeno come regola generale, lo scopo dell’assegno di divorzio non più è quello di operare un sostanziale bilanciamento reddituale tra la posizione del marito e quella della moglie una volta cessati gli effetti civili del matrimonio, bensì quello di garantire l’autosufficienza al coniuge meno abbiente, tenendo conto del suo eventuale contributo al ménage familiare Si tratta di principi resi nero su bianco dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 18287 del 2018 e dal Tribunale di Pavia con la sentenza del 17.07.2018.
Nello specifico, con sentenza non definitiva n. 802 del 2016 il Tribunale di Pavia pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio di una coppia e revocava l’assegno che gravava sul padre per il mantenimento del figlio, il quale in corso di causa aveva trovato lavoro. Rimane quindi da decidere sull’assegno di divorzio chiesto dalla convenuta a carico dell’attore.
Per l’assunzione di tale decisione, il Tribunale richiama le statuizioni della Corte di legittimità, la quale aveva ritenuto che la tradizionale scissione tra i criteri per la valutazione sull’an dell’assegno divorzile e quelli per la (eventuale) determinazione del quantum deve essere superata, sottolineando infatti che “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l’accertamento del diritto ha natura composita, dovendo l’inadeguatezza dei mezzi o l’incapacità di procurarli per ragioni oggettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata, degli indicatori contenuti nella prima parte dell’art. 5 c. 6, in quanto rivelatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza.”
Per la decisione sulla domanda di assegno divorzile deve quindi, in primo luogo, essere accertato se sussista uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti e solo in caso affermativo, deve essere valutata la riconducibilità di tale squilibrio alle scelte della coppia. Del resto, se si accedesse ad una visione dell’assegno divorzile correttiva della situazione economico-sociale, verrebbe vanificata sua la funzione compensativa, posto che quest’ultimo non servirebbe a ristorare la parte che ha riversato le proprie ambizioni personali e e lavorative alla realizzazione del nucleo familiare, bensì attribuirebbe alla parte medesima un vantaggio superiore a tale sacrificio. Si configurerebbe una sorta di disparità di trattamento tra le donne che si sono sposate e quelle che non hanno mai contratto matrimonio.
Laddove quindi le Sezioni Unite della Suprema Corte indicano che l’assegno divorzile deve tendere a consentire “un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente”, si pone il problema di formulare un giudizio ex ante relativo alle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio; è ciò in quanto le Sezioni Unite hanno sottolineato che “è necessario procedere ad un accertamento probatorio rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla sperequazione determinatasi” e che “la funzione equilibratrice dell’assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo forniti dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale”.
Ciò posto, il Tribunale di Pavia, pur essendo consapevole dell’estrema difficoltà di un simile giudizio prognostico, soprattutto quando, come nel caso che occupa, il matrimonio durava da molti anni, il Collegio ritiene che non si possa prescindere da tale valutazione, che andrà condotta anche sulla base di fatti rientranti nella comune esperienza e di presunzioni semplici ai sensi rispettivamente degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c.
Invero si è riscontrato che in sede di separazione le parti avevano diviso il patrimonio comune attraverso attribuzioni che tenevano conto dell’apporto fornito dalla moglie alla carriera del marito, con corrispondente sacrificio della propria carriera professionale; parimenti gli impegni posti, nella separazione consensuale, a carico del marito hanno consentito alla moglie di accantonare risparmi e di effettuare acquisti immobiliari, con effetti che rimangono tuttora, nonostante lo scioglimento del vincolo: a giudizio del Collegio le esigenze di solidarietà post-coniugale poste in evidenza dalla Suprema Corte risultano soddisfatte attraverso il regolamento voluto dalle parti al momento della separazione. Ebbene, alla luce della situazione di fatto sin qui illustrata, il Tribunale ritiene che non vi sia tra le parti una disparità economica che legittima l’assegno divorzile e pertanto ritiene di dover respingere la domanda proposta dalla convenuta.
Divorzio: la Cassazione dice stop agli automatismi