La madre che ha mantenuto da sola il figlio può esercitare il regresso verso il padre

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Al genitore che ha sempre sostenuto da solo, fin dalla nascita, le spese per il mantenimento del figlio spetta il diritto ad essere rimborsato dall’altro genitore. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 16404/2019.

Nel caso di specie, gli Ermellini hanno respinto il ricorso del padre, condannato dai giudici di merito a versare un assegno di mantenimento al figlio ed a rifondere alla madre la somma di euro 10.000 per le spese che lei sola aveva sostenuto fin dalla nascita del minore. 

Avverso tale decisione, il padre ricorre in Cassazione. Il Collego tuttavia rileva che, ove alle spese di vita del figlio abbia provveduto integralmente uno soltanto dei genitori, a questi spetta il diritto di agire in regresso per il recupero della quota relativa al genitore inadempiente, secondo le regole generali sul rapporto tra condebitori solidali. 

Per gli Ermellini, ciò si desume, in particolare, dall’art. 148 c.c. (richiamato dall’art. 261 c.c., entrambi nei rispettivi testi, qui applicabili ratione temporis, vigenti anteriormente al d.lgs. n. 154/2013, entrato in vigore il 7 febbraio 2014, che, prevedendo l’azione giudiziaria contro tale genitore, postula il diritto del genitore adempiente di agire (appunto in regresso) nei con fronti dell’altro (cfr. Cass. n. 15063/2000 e n. 10124/2004). 

Respinte anche le censure del padre in ordine all’entità del rimorso impostogli, che si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo. La Cassazione rammenta che non è consentito discutere in sede di legittimità gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata. Questo in virtù del fatto che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo giudizio di merito.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere respinto.