Mantenimento figli: regresso trasmissibile agli eredi

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La controversia traeva origine dall’azione proposta dal figlio, quale erede della madre, volta ad ottenere dal padre il rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica, nonché il risarcimento del danno per inadempimento degli obblighi genitoriali.

Il tribunale ha accolto la domanda, mentre la corte d’appello, in parziale riforma, ha escluso il diritto al rimborso. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l’azione di regresso fosse esercitabile esclusivamente dopo l’accertamento della filiazione e che, nel caso concreto, la morte della madre, avvenuta prima di tale accertamento, impedisse la trasmissione del relativo diritto all’erede. La Corte di Cassazione con l’ordinanza n.7187/2026, ha innanzitutto ribadito un principio consolidato, secondo cui l’obbligo di mantenimento dei figli grava su entrambi i genitori sin dalla nascita, indipendentemente dal riconoscimento formale o dall’accertamento giudiziale della filiazione.

Da tale obbligo discende che il genitore che abbia provveduto in via esclusiva al mantenimento matura un diritto di regresso nei confronti dell’altro, configurabile come rapporto interno tra condebitori solidali ai sensi degli articoli 1298 e 1299 del codice civile.

In questa prospettiva, la pronuncia ha chiarito che il diritto al rimborso non nasce con la sentenza di accertamento della filiazione, ma trova il proprio fatto costitutivo nella nascita del figlio e nell’adempimento integrale dell’obbligazione da parte di uno solo dei genitori.

La Corte ha poi distinto nettamente tra esistenza del diritto ed esercitabilità dello stesso. Pur sorgendo sin dalla nascita, il diritto di regresso non può essere fatto valere prima che sia definitivamente accertato lo status di figlio, poiché solo tale accertamento consente di individuare con certezza il soggetto obbligato.

La sentenza dichiarativa della filiazione, pur non avendo funzione costitutiva del diritto, ne condiziona l’esercizio e ne determina il dies a quo della prescrizione.

Il punto centrale dell’ordinanza concerne la trasmissibilità del diritto. La Corte ha superato un orientamento più restrittivo, stabilendo che l’inesercitabilità del diritto al momento del decesso del genitore non ne pregiudica l’esistenza nel suo patrimonio. Il diritto di regresso è stato qualificato come diritto patrimoniale già costituito, sebbene “latente”, e pertanto suscettibile di trasmissione agli eredi secondo le norme generali sulla successione. In altre parole, la temporanea inesigibilità non incide sulla titolarità del diritto, che rientra comunque nella sfera giuridica del genitore che ha sostenuto le spese.