Critiche quotidiane, battutine destabilizzanti, umiliazioni e malumori sono i tratti tipici del gaslighting: una tecnica di manipolazione psicologica da parte del partner da cui scaturisce un abuso risarcibile.
Nell’ottica dei danni alla persona l’abuso psicologico del gaslighting rientra nel novero dei danni non patrimoniali (art. 2059 c.c.) ed in particolar modo della tutela risarcitoria fondata sul gravissimo oltraggio alla sfera personale, relazionale ed emotiva.
L’attenzione si focalizza sulla lesione dei diritti inviolabili della persona secondo una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. E’ proprio nell’ambito di questa concezione che ritrova ampiamente i suoi spazi il pregiudizio esistenziale, il quale riguarda tutti quei comportamenti che generano sofferenze per il peggioramento della qualità della vita, alterazioni delle abitudini quotidiane e delle attività realizzatrici della persona. È proprio su questi valori, infatti, che si fonda la figura del danno esistenziale, inteso come cambiamento in pejus dell’esistenza del danneggiato e come compromissione dell’attuazione e dello sviluppo della propria personalità.
In merito a tale fattispecie, il Tribunale di Milano ha evidenziato come “in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare l’esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza” e ha definito l’atto violento “in re ipsa fatto idoneo a determinare o aggravare l’intollerabilità della convivenza, sicché esso consente in definitiva di ritenere provato, ex se, il nesso causale tra la violazione del dovere coniugale di assistenza e solidarietà tra i coniugi” (Trib. Milano, Sez. IX, sentenza n. 4669/2015).
Sul piano della tutela penale il legislatore non ha ancora configurato il fenomeno in un’autonoma fattispecie di reato. Ciò non toglie che le anzidette condotte possano essere ricomprese in figure di reato quali ad esempio “atti persecutori” di cui all’art. 612 bis c.p. o “maltrattamenti in famiglia” di cui all’art. 572 c.p. Per quanto attiene i primi, meglio noti come stalking, è possibile affermare che l’infida tecnica della manipolazione mentale possa costituirne il preambolo o essere legata a tali condotte illecite.Occorrerà dimostrare, nel caso concreto, l’idoneità degli atti lesivi reiterati finalizzati a compromettere la salute psicologica della vittima con gravi conseguenze pregiudizievoli sull’equilibrio psicofisico e relazionale della stessa.
Per quanto attiene ai secondi, sul concetto di maltrattamenti in famiglia la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato dalla condotta dell’agente che sottopone la moglie e i familiari ad atti di vessazione reiterati e tali da cagionare sofferenza, prevaricazione ed umiliazioni, in quanto costituenti fonti di uno stato di disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di esistenza. Rilevano infatti, entro tale prospettiva, non soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni ed umiliazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa arrecati alla sua dignità, che si risolvano nell’inflizione di vere e proprie sofferenze morali (Cass. Pen., Sez. VI, sentenza n.4849, 02 febbraio 2015).
Sono questi i tratti giuridici di un fenomeno ancora sommerso ma piuttosto diffuso che conduce la vittima a soffrire in silenzio, inerme all’interno di una relazione di abusi.
Gaslighting: I profili giuridici di un danno psicologico