Il Tribunale di Roma con la sentenza n.18799 dell’11/10/2016 stabilisce che quando uno dei genitori manifesta al figlio atteggiamenti di svalutazione e denigrazione verso l’altro genitore, possono essere applicate, anche d’ufficio, le misure di cui all’art. 709 ter c.p.c. Con la legge 54/2006, si introduce una norma che riconosce al genitore non affidatario, il quale viene emarginato dalla vita del figlio e ostacolato dall’altro genitore, il diritto al risarcimento di un vero e proprio danno “di marcatura esistenziale”. Infatti in presenza di gravi inadempienze, o comunque di atti che arrechino danno al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento dello stesso, è prevista la possibilità non solo di modificare i provvedimenti in vigore, ma anche adottare congiuntamente provvedimenti sanzionatori a carico del genitore inadempiente, tra i quali il risarcimento dei danni nei confronti del minore e dell’altro genitore, oltre ad una vera e propria condanna in favore della cassa ammende.
Nella pronuncia in esame, la donna richiedendo lo scioglimento del vincolo matrimoniale, postulava l’affidamento esclusivo del figlio sulla base del burrascoso rapporto con il padre. Il Tribunale, svolta la CTU e la fase istruttoria, non ha ritenuto sussistenti i motivi giustificativi per l’affidamento esclusivo, sebbene dopo l’audizione del minore fosse emerso un fermo rifiuto di questi alla frequentazione del padre, con chiara ingerenza della madre in questi termini. Il Tribunale di Roma, ha stigmatizzato il comportamento della donna, la quale avrebbe dovuto infatti tenere un comportamento propositivo e positivo e tentare di riavvicinare il figlio al padre al fine di garantirgli una crescita serena ed equilibrata.
Il Giudice di merito evidenzia che i figli hanno diritto alla continuità del rapporto con i genitori e che l’affidamento condiviso è un istituto improntato proprio al principio della bigenitorialità e comporta che entrambi agevolino e valorizzano i rispettivi legami con la prole. Attesa l’età adolescenziale del minore in questione, i Giudici hanno ritenuto di disciplinare i tempi di permanenza dello stesso con il padre disponendo una frequentazione libera e senza predeterminazione, permettendo al ragazzo di recuperare gradualmente il rapporto con il padre.
Per quanto concerne il comportamento ostacolante della madre, il Tribunale ha sanzionato la condotta tenuta finalizzata a “ostacolare il funzionamento dell’affido condiviso”, mediante l’applicazione dell’art. 709 ter c.p.c. La donna è stata infatti ammonita e invitata ad astenersi dal disprezzare e sminuire la figura paterna davanti figlio, e condannata a risarcire il danno, il quale è stato determinato tenendo conto della rilevante capacità economica della stessa e della durata degli inadempimenti.
A latere rimane da osservare che l’aspetto risarcitorio ex art. 709 ter si palesa come un potenziale risarcimento del danno esistenziale, ravvisato nello sconvolgimento delle abitudini, dei comportamenti e del conseguente patimento che da ciò deriva.