È reato di maltrattamenti dare sberle alle figlie?

  • Categoria dell'articolo:Diritto di Famiglia
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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7518/2021 ha confermato la condanna per maltrattamenti nei confronti dei genitori che percuotevano ripetutamente la figlia maggiore, costringendola, inoltre, ad occuparsi della sorellina minore e a condurre una vita piena di limitazioni e vessazioni.

Più nel dettaglio, nel corso della vicenda giudiziaria la Corte d’Appello, in riforma della decisione del G.u.p del Tribunale, riduceva la pena inflitta a ogni imputato a 10 mesi e 20 giorni di reclusione con la concessione della non menzione. Veniva, invece, confermata la parte restante della sentenza di condanna per maltrattamenti ai danni delle figlie di dodici e tre anni, perché le stesse sono risultate vittime di percosse ed umiliazioni.

In sede di legittimità, la Corte di Cassazione, dopo un attento esame della documentazione prodotta, ha ritenuto i ricorsi di entrambi i genitori inammissibili perché non hanno fanno altro che riproporre le stesse doglianze sollevate in appello. Si trattava di censure che miravano ad ottenere un verdetto alternativo a quello a cui erano giunti entrambi i giudici di merito, ostacolato dall’impossibilità in sede di legittimità di valutare in modo diverso l’intera vicenda e le prove che hanno condotto a ritenere i genitori responsabili del reato ascritto.

In relazione all’inattendibilità e contraddittorietà delle dichiarazioni della figlia – avanzate da controparte – la Cassazione ha rilevato come “il tentativo di screditare la minore cade di fronte alla ritenuta credibilità del narrato anche alla luce dei riscontri acquisiti, come ritenuto dai giudici di merito”. La narrazione della bambina, infatti, resta costante in tutte le fasi della vicenda, dal racconto fatto all’insegnante alle dichiarazioni rese in seguito. Piccole contraddizioni sono state rilevate in relazione a elementi secondari e non rilevanti ai fini del decidere.

Sulla scorta di tali elementi, la Corte ha sostenuto che “l’uso sistematico della violenza, quale ordinario trattamento del minore, anche se sostenuto da animus corrigendi, non può rientrare nell’ambito della fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, ma concretizza, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, gli estremi del più grave delitto di maltrattamenti. E’ stato anzi precisato che l’elemento differenziale tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti non può individuarsi nel grado di intensità delle condotte violente tenute dall’agente in quanto l’uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito”.

Dal momento che il contesto di violenza che ha caratterizzato il rapporto dei genitori con le figlie era privo di qualsiasi finalità educativa, come rilevato dai giudici di merito, il reato è stato correttamente qualificato come maltrattamenti familiari in quanto le percosse, i pesi, le limitazioni e le vessazioni imposte non hanno fatto altro che minare il percorso di crescita delle minori.