Niente mantenimento se la ex è giovane ed il matrimonio ha avuto breve durata

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Per la Corte di Cassazione, se la moglie è giovane, lavora, ed il matrimonio è durato poco, non le spetta il mantenimento. Proprio con l’ordinanza n. 13902 del 2019, la Cassazione dichiara infatti inammissibile il ricorso, condividendo le conclusioni a cui è giunta la Corte d’Appello in ordine al non dover riconoscere l’assegno di mantenimento alla donna sulla base della sua giovane età, dello svolgimento di un’attività lavorativa, della breve durata del matrimonio ed infine dell’assenza di prove in relazione al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Nello specifico, la Corte d’Appello in parziale riforma della sentenza del giudice di prime cure, il quale ha pronunciato la separazione di due coniugi, dichiara non dovuto l’assegno di mantenimento. La ex moglie soccombente ricorre in Cassazione lamentando:

  • la mancata valutazione da parte della Corte d’Appello del materiale probatorio offerto;
  • la violazione dell’art 156 c.c. nell’errata valutazione del suo diritto all’assegno di mantenimento, dal momento che non è stata presa in considerazione la sua effettiva capacità reddituale e la grande disparità di reddito tra coniugi;
  • l’omissione di fatti decisivi, considerato che il giudice non ha esaminato le contestazioni sollevate da parte ricorrente in giudizio.

La Cassazione con l’ordinanza n. 13902/2019 dichiara inammissibile il ricorso, perché teso a riproporre un nuovo giudizio di fatto, non consentito in sede di legittimità. Prosegue poi la Corte, statuendo che la motivazione della sentenza d’Appello risulta essere puntuale, coerente e perfettamente idonea a consentire di individuare il procedimento logico-giuridico che ne costituisce fondamento. Infatti, la Corte di merito, nel negare al coniuge l’assegno di mantenimento, ha tenuto conto della effettiva capacità di produrre reddito della ricorrente (la quale verosimilmente svolge attività lavorativa ed è in giovane età); del tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza familiare (restando non dimostrato il suo carattere elevato), nonché dalla oggettivamente breve durata della coabitazione. 

Ciò posto il ricorso deve essere respinto.