La Corte Costituzionale con la recente sentenza del 14.12.2018, n. 236 ha stabilito che il Tribunale potrà ordinare l’allontanamento dalla casa familiare anche nei confronti di chi sia imputato o indagato per lesioni volontarie lievissime commesse nei confronti di figli naturali (discendenti o ascendenti in generale), nonché del coniuge (anche separato o divorziato), ovvero del convivente.
La fattispecie traeva origine da una questione di legittimità costituzionale da parte del Tribunale di Teramo, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., rispetto all’art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 486), come modificato dall’art. 2, comma 4-bis, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province), convertito, con modificazioni, nella Legge 15 ottobre 2013, n. 119, nella parte in cui per il delitto previsto dall’art. 582 c.p., limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, non prevede l’esclusione della competenza del giudice di pace anche per i fatti aggravati, ai sensi dell’art. 577, comma 1, n. 1, c.p., commessi contro il discendente non adottivo, quale il figlio naturale.
Con il D.L. 93 del 2013, convertito nella Legge n. 119, il legislatore è intervenuto elevando la tutela contro le ipotesi di violenza domestica, contemplando diverse misure, tra le quali quella che prevede il trasferimento del reato di lesioni lievissime dalla competenza del giudice di pace a quella del tribunale, così rendendo possibile l’adozione della misura dell’allontanamento dalla casa familiare, che non poteva essere emessa dal giudice di pace, trattandosi di misura cautelare personale. La disposizione, però, non ha provveduto a trasferire alla competenza del tribunale ordinario il reato di lesioni lievissime commesse contro il figlio naturale, il che ha determinato un differenziato trattamento rispetto al figlio adottivo, con conseguente lesione del principio di uguaglianza.
Secondo i giudici delle leggi, anche per le lesioni lievissime commesse in danno dei figli naturali la competenza deve essere attribuita al tribunale ordinario, prevedendo, altresì, che il principio sia esteso anche ad altri soggetti vittima di violenza domestica, come il coniuge anche separato o divorziato, la parte delle unioni civili e il convivente in modo stabile con il quale la vittima abbia una relazione affettiva.