Il decreto n. 21 del 2018 attuando il principio della riserva di codice in materia penale – previsto da una delega della legge n. 103 del 2017 -, inserisce nel codice penale nuove fattispecie di reato: tra queste, si colloca il nuovo articolo 570-bis, il quale si occuperà della «Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio».
Con tale disposizione il legislatore intende tutelare i rapporti interpersonali intercorrenti all’interno della famiglia, in particolari quelli degli artt. 143, 146, 147, 433 c.c. (doveri di assistenza, solidarietà, obblighi c.d. di mantenimento e di alimenti). La violazione degli obblighi di assistenza familiare, tuttavia, è disciplinata già dall’art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio», norma introdotta per fornire ulteriore tutela a quella prevista all’art. 570 c.p., punendo l’omesso versamento dell’assegno dovuto al coniuge divorziato in forza di un provvedimento giudiziario. A questa si aggiunge l’art. 3 della legge n. 54 del 2006 «Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento» secondo il quale, in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applicherà il citato art. 12-sexies (sulle differenze tra art. 570 c.p. e art. 12-sexies legge divorzio leggi anche: Cassazione: reato non mantenere i figli indipendentemente dall’età).
Il nuovo art. 570-bis del codice penale interviene proprio in questo contesto che ha affidato a leggi speciali alcune specificazioni in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, operando dei richiami che sovente hanno portato a difficoltà interpretative e applicative provocate dalla necessità di coniugare la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. con quelle che a tale norma facevano esplicito riferimento (in particolare relativamente alle varie tipologie di esborsi dovuti dal coniuge all’ex o ai figli). La norma stabilisce espressamente che le pene previste dall’articolo 570 si applicheranno anche al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero che violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli. Quale conseguenza di ordine sistematico, stante il confluire di tali statuizioni nel codice civile, il decreto n. 21 del 2018 stabilisce l’abrogazione sia dell’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia dell’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54.