Affido esclusivo: cosa comporta

  • Categoria dell'articolo:Diritto di Famiglia
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura

L’affidamento esclusivo dei minori è disposto ogni qual volta il Giudice ritenga che l’affidamento ad entrambi i  genitori sia contrario agli interessi del minore.

Più riforme si sono susseguite modificando l’originario schema disegnato dalla L. 19/05/1975, n. 151, e consentendo all’ordinamento di adeguarsi ai cambiamenti sociali e di costume in atto. E’ stato ad esempio stabilito l’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, al fine di tutelarne il diritto fondamentale ad essere informato e ad esprimere le proprie opinioni.

Si è altresì disposto che il “modello” a cui, salvo comprovate ragioni, il Giudice deve fare riferimento, sia quello dell’affidamento condiviso, che per sua natura e caratteristiche appare il più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato con entrambi.

E’ noto infatti che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l’affidamento dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale a materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori.

Ne deriva un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all’attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita. Ebbene, se l’affidamento condiviso costituisce il regime ordinario/prioritario di affidamento, l’affidamento esclusivo, invece, costituisce la soluzione eccezionale, cui ricorrere quando l’affidamento condiviso in concreto sia pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.

La giurisprudenza ha dovuto affrontare e decidere numerosi casi affidamento di minori, che consentono di creare una sorta di casistica circa le situazioni che legittimano la scelta dell’affidamento esclusivo o ne escludono l’utilità. E’ stato per esempio stabilito che l’affidamento esclusivo può essere disposto:

  • allorquando il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori, o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;
  • nel caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell’impulsività dell’agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia;
  • in ragione dell’inidoneità di uno dei genitori che, con le sue cure eccessive, sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena.

A ciò deve aggiungersi che anche nel caso di affidamento esclusivo, deve essere rispettato il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una crescita stabile e salde relazioni affettive con entrambi.