Affido condiviso: addio al collocamento prevalente

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Nel Report Istat di fine 2016, così come nella circolare Miur 5336 del 2/09/2015, è emerso che l’affidamento condiviso rappresenta un istituto poco applicato nella prassi. Questo ha stimolato l’intervento del Senato all’inizio del 2017, affinché siano elaborati degli strumenti attraverso i quali sia effettivamente garantito il diritto dei minori alla bio-genitorialità.

Nel frattempo il Tribunale di Brindisi ha stilato delle linee guida sul tema, le quali cancellano di fatto  il concetto della “collocazione prevalente” a vantaggio di un coinvolgimento quotidiano di entrambi i genitori nella crescita e nell’educazione dei figli. Questo avviene, innanzitutto, con la precisazione che i figli devono essere domiciliati presso entrambi i genitori, mentre la residenza ha valenza puramente anagrafica. La scelta della residenza abituale è definita con il solo scopo di individuare il giudice competente nel caso in cui uno dei genitori si allontani unilateralmente insieme ai figli.

Ai minori, poi, devono essere garantite pari opportunità di frequentare sia la madre che il padre. Se alla fine dell’anno i figli avranno trascorso più tempo con un genitore piuttosto che con l’altro, per il Tribunale di Brindisi ciò dovrà essere dipeso non da un’imposizione legale definita a priori, ma da esigenze casuali dei figli.  La definizione legale della frequentazione dei figli, cede il passo quindi ad un coinvolgimento paritario dei genitori nella vita di tutti i giorni dei minori.

Per quanto riguarda il mantenimento, poi, il Tribunale ha chiarito di non poter ritenere assolti i doveri di genitore mediante la sola corresponsione di denaro attraverso il versamento dell’ assegno. La forma di mantenimento corretta, infatti, è quella diretta, quella attraverso cui ogni genitore assume “una parte dei compiti di cura dei figli, restando obbligato a sacrificare parte del proprio tempo per provvedere direttamente ai loro bisogni, comprensivi della parte economica”.

L’addio al collocamento prevalente riversa le sue conseguenze anche sulla spinosa questione dell’assegnazione della casa familiare: dal momento che la frequentazione dei minori con i genitori è equilibrata, l’immobile resta al proprietario senza possibilità di contestazioni. Nel caso di comproprietà, il genitore che abbandona la casa sarà gravato di un mantenimento ridotto del 50% del costo della locazione di un appartamento con caratteristiche simili.

Le linee guida, infine, si occupano di altri due aspetti importanti: l’ascolto del minore e la mediazione familiare. Con riferimento al primo, il Tribunale di Brindisi prende posizione dinanzi al contrasto tra gli articoli 337-octies e 315-bis del codice civile, preferendo quest’ultimo e chiarendo che se l’ascolto è richiesto non può essere negato. Per quanto il secondo, invece,  precisa che le coppie saranno invitate a ricorrere a tale strumento nelle ipotesi di contrasti insorti successivamente.