Nel contesto dei rapporti professionali e lavorativi, la fiducia costituisce la colonna portante del contratto tra azienda e dipendente. Senza questo presupposto imprescindibile, nessun datore di lavoro si esporrebbe a firmare un contratto, sapendo che il rispetto di principi fondamentali come buona fede, correttezza, lealtà e diligenza potrebbe essere messo a rischio fin dal primo giorno.
La fiducia, tuttavia, può svanire nel tempo, specie quando emergano comportamenti che incrinano irrimediabilmente il legame tra le parti. Tra gli esempi emblematici vi sono furti sul luogo di lavoro, abusi della legge 104 o condotte vessatorie. A tale elenco si aggiungono, altresì, gli eventi accaduti prima dell’instaurazione del contratto: secondo una recente sentenza della Cassazione, infatti, anche tali condotte possono determinare il licenziamento, qualora vengano scoperti successivamente e siano ritenuti incompatibili con il ruolo ricoperto dal lavoratore.
Un episodio particolarmente significativo ha riguardato un portalettere assunto nel 2006 da un’azienda di servizi postali. Anni dopo, durante una perquisizione domiciliare, le forze dell’ordine hanno scoperto, nella sua abitazione, un enorme quantitativo di buste e pacchi mai consegnati (oltre settemila), alcuni contenenti documentazione estremamente sensibile, come atti giudiziari. Il lavoratore aveva già collaborato, in precedenza, con la stessa azienda. In seguito, era stato riassunto dopo una conciliazione novativa. Tuttavia, proprio durante questa seconda esperienza lavorativa, sono venute alla luce le richiamate gravi omissioni legate al primo impiego.
L’azienda, appresa la notizia della violazione, ha immediatamente avviato un procedimento disciplinare culminato con il licenziamento per giusta causa. La decisione si fondava non solo sull’evidente inadempienza, ma anche sul danno d’immagine arrecato all’azienda e sul disservizio patito dagli utenti del servizio postale. Il comportamento del dipendente, pur riferendosi a un periodo passato, è stato giudicato talmente grave da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, giustificando la cessazione immediata del contratto, in applicazione del CCNL di categoria.
