Retribuzione nei giorni festivi infrasettimanali

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La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 23366/20 è tornata a pronunciarsi sul calcolo della retribuzione percepita dal lavoratore per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali.

La Corte specifica che «in tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell’ordinamento un principio di onnicomprensività, sicché il compenso per il lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva».
Secondo la Cassazione «la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poiché l’art. 5 della l. n. 260/1949, nel testo di cui alla l. n. 90/1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio».

Secondo il Collegio di legittimità, la Corte di merito ha giustamente ritenuto che la maggiorazione prevista dal succitato articolo debba essere determinata in autonomia dalle parti.

Il CCNL Federambiente del 2003 non prevede una nozione onnicomprensiva della retribuzione del lavoro festivo. Viene tuttavia disposto che la base di calcolo è la retribuzione individuale con la conseguenza che la retribuzione da considerare per il lavoro prestato nei giorni festivi infrasettimanali non è la retribuzione onnicomprensiva.