La Suprema Corte ha affermato, inoltre, che tale principio opera anche nelle ipotesi di cessazione del rapporto per iniziativa del lavoratore (dimissioni, mobilità) o per fatto a lui imputabile (ad esempio licenziamento disciplinare), qualora manchi il suddetto invito formale.
Secondo la Cassazione, infatti, la perdita del diritto alla monetizzazione non può verificarsi quando il mancato godimento delle ferie sia incolpevole, non solo per cause imprevedibili, ma anche quando sia riconducibile alla capacità organizzativa del datore di lavoro, il quale deve garantire che il diritto alle ferie sia effettivamente esercitato, in coerenza con l’art. 36 Cost. e con le fonti sovranazionali.
In linea generale, tale compenso spetta quando il lavoratore non ha potuto usufruire delle ferie per cause indipendenti dalla sua volontà. Tuttavia, questo diritto viene meno in situazioni in cui il mancato godimento delle ferie dipenda da comportamenti imputabili al dipendente stesso.
- il compenso per ferie non godute è riconosciuto solo se la perdita del diritto al riposo non è stata causata dal lavoratore;
- non spetta alcun indennizzo quando il dipendente si è reso responsabile di condotte che hanno portato a conseguenze disciplinari gravi, fino al licenziamento;
- in questi casi, il licenziamento non è un evento imprevedibile, ma la conseguenza delle sue azioni;
- non è ammissibile ottenere un vantaggio economico da una propria violazione contrattuale.
