Incendio e fuoco: cosa cambia in ambito previdenziale?

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Il caso 

Un pompiere veniva colpito da un infarto improvviso durante un’operazione di spegnimento di un “incendio”.

L’uomo chiede il “riconoscimento dello status di ‘vittima del dovere’” e “il pagamento di un assegno vitalizio” per “le lesioni permanenti riportate quando, all’esito di operazioni di spegnimento di un incendio e poi di addestramento, è stato colpito da un infarto”.

La domanda, inizialmente accolta dal Tribunale di Livorno, viene rigettata dalla Corte d’Appello di Firenze la quale esclude che “lo spegnimento di un incendio possa considerarsi quale ‘operazione di soccorso’” in “difetto di persone in situazione di pericolo”.

Secondo i giudici infatti non sono riconoscibili “le condizioni di esposizione del lavoratore al maggior rischio rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti” previsti. 

Avverso tale sentenza l’uomo propone ricorso per cassazione proponendo come illogica “la non riconducibilità dello spegnimento di un incendio all’attività di soccorso” giacché “comunque si trattava di attività di tutela della pubblica incolumità”.

Nel caso di specie la Suprema Corte evidenzia che l’intervento “riguardava un piccolo fuoco, di agevole spegnimento, a lato della strada e in assenza di persone”. 

I Giudici, pur riconoscendo la pericolosità di un incendio in quanto delitto “contro la pubblica incolumità”, ritengono opportuno ricordare la differenza affermata in sede penale tra “fuoco e incendio” chiarendo il significato di “incendio” anche per fini previdenziali.

Dal Palazzaccio affermano che un incendio può essere definito come tale “solo quando il fuoco divampi irrefrenabilmente, in vaste proporzioni, con fiamme divoratrici che si propaghino con potenza distruttrice, così da porre in pericolo la incolumità di un numero indeterminato di persone”.

Essendosi trattato di un caso di “fuoco non costituente pericolo per la pubblica incolumità” in assenza di un’ “operazione di soccorso” non è possibile accogliere la richiesta di pagamento di un assegno vitalizio.

Con la sentenza n. 6313/21 dell’8 marzo la Suprema Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite.