Licenziamento: commenti su Facebook con il datore di lavoro

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E’ legittimo il licenziamento per giusta causa del dipendente che pubblica sui social network immagini e commenti offensivi nei confronti della società datrice.

Questo è quanto affermato dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 28878 del 2018, con la quale è stata confermata la decisione della Corte d’Appello di Torino (e, prima ancora, del Tribunale di Alessandria). 

La decisione in esame segue il consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale la condotta extralavorativa del dipendente può avere rilevanza disciplinare ove costituisca violazione delle obbligazioni gravanti sul lavoratore. La gravità del fatto risiede, nel caso di specie, sia nell’offesa sia (e soprattutto) nella dimensione pubblica (e potenzialmente indeterminata) della stessa, causata dalle modalità di diffusione – immediate e per lo più indiscriminate – di ogni messaggio postato su Facebook.

In particolare, per attribuire rilievo disciplinare ai comportamenti extralavorativi la giurisprudenza ha integrato il dovere di fedeltà sancito dall’art. 2105 c.c. con i canoni di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c. Infatti, declinando in termini di leale comportamento nei confronti del datore di lavoro, la condotta lesiva è integrata non solo dall’adozione di comportamenti espressamente vietati dalla legge, ma anche da atteggiamenti contrastanti le finalità e gli interessi del datore di lavoro o, comunque, idonei a ledere il presupposto fiduciario del rapporto.

Pertanto, la gravità dell’illecito emerge dalla dimensione pubblica dell’offesa insita nella modalità di diffusione di ogni messaggio postato sui social network, che la rende inevitabilmente più grave dell’offesa verbale ad un collega sul posto di lavoro (e, come tale, non suscettibile di ledere l’immagine aziendale).

Ebbene, la condotta in esame integra gli estremi della diffamazione e come tale il comportamento del dipendente – in quanto idoneo a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario che sorregge il rapporto lavorativo – giustifica il recesso hic et nunc.