Veranda: è necessaria la concessione edilizia

  • Categoria dell'articolo:Diritto Civile
  • Tempo di lettura:2 minuti di lettura

In materia edilizia, la veranda deve considerata un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta del carattere di precarietà. Di talchè, per la sua costruzione sarà necessario richiedere una concessione edilizia.

È quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sent. n.18000 del 2019, con la quale ha confermato la condanna di abuso edilizio nei confronti di una donna, la quale aveva realizzato una veranda pur non essendo in possesso dei prescritti titoli autorizzativi. 

In Cassazione, la ricorrente sostiene che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la costruzione della veranda/tettoia non necessiterebbe del preventivo rilascio di concessione edilizia, trattandosi di opera inidonea, per la sua stessa natura (struttura leggera in legno aperta su tre lati), ad assorbire cubatura e/o a costituire aumento della preesistente superficie (e dunque soggetta alla semplice comunicazione). In ogni caso, soggiunge la difesa, la veranda/tettoia si sarebbe dovuta considerare come una mera pertinenza e, come tale non soggetta al permesso di costruire, rientrando tra le opere di “edilizia libera” le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo, ovvero tra quelle assoggettabili alla mera s.c.i.a. Di conseguenza, il reato di cui all’art. 44, comma 1, lett. c) d.P.R. n. 380/2001 sarebbe estinto per il rilascio della s.c.i.a. in sanatoria.

Una ricostruzione che gli Ermellini giudicano priva di fondamento. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, una veranda è da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile che difetta normalmente del carattere di precarietà, trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando così il godimento dell’immobile (cfr. sent. 14329/2008). La Corte territoriale, uniformandosi a tali principi, aveva accertato che la veranda coperta, occupante una superficie e una volumetria propria, era un’opera stabilmente infissa al suolo, circostanza che ne avrebbe escluso il carattere di precarietà. Pertanto, gli Ermellini, respingono il ricorso.