Non spetta il mantenimento all’ex coniuge se il matrimonio è stato breve

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A stabilirlo è la Corte di Cassazione, secondo cui, in caso di matrimonio di breve durata, non è sufficiente la condizione di disparità economica per avere diritto all’assegno di mantenimento. Il tema è piuttosto dibattuto, specialmente quando la durata del matrimonio è stata breve.

La Suprema Corte ha affrontato la questione nell’ordinanza n. 20507, emessa a luglio scorso. La questione riguardava l’idoneità di un matrimonio di breve durata a giustificare l’erogazione di un assegno di mantenimento all’ex coniuge.
Nell’ordinanza, la Cassazione ha stabilito i criteri che i Tribunali devono seguire per decidere se sussista o meno il diritto a ottenere di questo sostegno economico, evidenziando altresì che la brevità del matrimonio potrebbe, in alcune situazioni, escludere il diritto all’assegno di mantenimento.

La questione su cui si è pronunciata la Cassazione trae origine da un giudizio di separazione, all’esito del quale il giudice di primo grado aveva disposto che il marito dovesse pagare un assegno di 3.000 euro alla moglie.
Dinanzi a questa pronuncia, il marito ricorreva in appello, evidenziando che la durata del matrimonio era stata piuttosto breve, ovvero poco più di un anno. Inoltre, l’appellante lamentava che la moglie aveva lasciato la casa coniugale dopo pochi mesi di convivenza, ossia già nella primavera del 2017. Tuttavia, nonostante tali circostanze, la decisione di primo grado veniva confermata anche dalla Corte di Appello, la quale fondava la propria decisione sulla disparità economica tra i due coniugi, considerata quindi come un fattore decisivo per la concessione dell’assegno. Infatti, mentre il marito possedeva un considerevole patrimonio immobiliare e un reddito elevato, la moglie aveva entrate ridotte.

L’uomo decideva di proporre ricorso in Cassazione. In particolare, il suo difensore argomentava che la breve durata del matrimonio non giustificava il pagamento dell’assegno di mantenimento. Inoltre, secondo la difesa del ricorrente, era la mancanza di una reale comunione di vita e di intenti tra i coniugi, dovuta proprio alla breve durata della convivenza. Ne derivava, quindi, l’assenza dei presupposti per l’erogazione dell’assegno di mantenimento. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20507, ha affermato che la durata limitata del matrimonio costituisce elemento idoneo ad influenzare la sussistenza o meno del diritto al mantenimento.

Ebbene, i giudici di legittimità hanno affermato che, affinché venga attribuito il diritto all’assegno di mantenimento, è necessario che tra i coniugi si sia formata una comunione di intenti, la affectio coniugalis. In altre parole, l’erogazione dell’assegno è subordinata alla nascita e al mantenimento di un legame affettivo solido e duraturo, basato su stima reciproca, fiducia e su un progetto di vita comune.

È chiaro che l’orientamento della giurisprudenza è notevolmente cambiato. Infatti, precedentemente i giudici non consideravano la durata del matrimonio come un elemento essenziale per il riconoscimento o la negazione del diritto all’assegno di mantenimento. Negli ultimi anni, invece, l’approccio è cambiato, come dimostra proprio l’ordinanza in commento. Questo cambiamento si inserisce in un contesto giurisprudenziale più ampio, che tiene conto non solo degli aspetti economici del matrimonio, ma anche di quelli affettivi e relazionali.
Quindi, la Suprema Corte ha ritenuto che proprio la breve durata del matrimonio e la brevissima convivenza tra i coniugi fossero elementi sufficienti a non riconoscere il diritto al mantenimento.