Di recente la Cassazione si è pronunciata su una questione tutt’altro che frequente, ovvero cosa accade se un matrimonio celebrato in chiesa non viene trascritto nei registri dello stato civile? E, soprattutto, cosa succede se, anni dopo, uno dei coniugi vuole procedere alla trascrizione e l’altro invece si oppone?
La vicenda riguarda due coniugi messinesi che, dopo essersi sposati regolarmente nel 2009, si accorgevano solo al momento della separazione – avviata l’anno successivo – che il parroco non aveva mai inviato l’atto all’ufficiale dello stato civile. Pertanto, il matrimonio non era mai stato trascritto. Ne è derivata una lunga battaglia legale, conclusasi con l’ordinanza n. 24409 del 2 settembre 2025.
Quanto al parroco, la Corte territoriale osservava che la mancata trascrizione non costituisce causa immediata e diretta del danno lamentato, né impedisce al coniuge di attivare autonomi rimedi, ad esempio per la restituzione di beni acquistati in vista della convivenza. La ricorrente, inoltre, non aveva fornito prova concreta dei pregiudizi economici subiti.
Inoltre, l’art. 82 del c.c. stabilisce che il matrimonio religioso produce effetti civili solo se trascritto nei registri dello stato civile. In mancanza, lo stesso resta valido solo sul piano canonico. Questa regola segna la differenza rispetto al vecchio regime concordatario del 1929, che consentiva la trascrizione in ogni tempo su richiesta di chiunque vi avesse interesse. La riforma ha introdotto invece il limite espresso: senza il consenso di entrambi, o almeno senza l’opposizione dell’altro, l’atto non può essere trascritto.
La Suprema Corte, nel confermare le valutazioni dei giudici di merito, ha ribadito un principio chiaro: il coniuge che rifiuta la trascrizione tardiva non commette alcun illecito. Al contrario, esercita un diritto fondamentale, ossia quello di decidere liberamente se attribuire o meno effetti civili a un vincolo religioso. La Cassazione richiama espressamente il principio di autodeterminazione: ogni persona deve essere libera di stabilire se un vincolo religioso debba o meno produrre effetti giuridici sul piano civile. Tale libertà non può essere compressa imponendo la trascrizione contro la volontà di uno dei coniugi.
Infine, gli Ermellini hanno ricordato che la responsabilità del parroco non può essere fatta discendere automaticamente dall’omessa richiesta di trascrizione, soprattutto quando – come in questo caso – la parte che si ritiene danneggiata non fornisce prova concreta di un pregiudizio patrimoniale.
