Danno da vacanza rovinata: quando il tour operator risarcisce?

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La Corte di Cassazione, Sezione VI, con l’ordinanza 16/03/2017 n. 6830 stabilisce che il tour operator risarcisce il danno da vacanza rovinata quando sussiste la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio subito dal turista.

Nella fattispecie in esame, un turista citava in giudizio il tour operator, chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni subiti dal fatto di essere stato rapinato all’interno del villaggio turistico indicato. Il Tribunale accolse in parte la domanda, poi confermata dalla Corte di appello che lo condannava altresì al pagamento di ulteriori somme per danno non patrimoniale da vacanza rovinata, per danno da lesioni subite ad opera del rapinatore, nonché per inadempimento contrattuale per il  costo della vacanza non goduta. Il tour operator ricorreva in Cassazione.

Il Supremo Collegio, rifacendosi ad un precedente del 14/07/2015, n. 14662, riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata purché sussista la gravità della lesione e la serietà del pregiudizio patito dall’istante. A questo si aggiunge quello del 10/09/2010 n. 19283, in cui :“l’organizzatore o venditore di un pacchetto turistico … è tenuto a risarcire qualsiasi danno subito dal consumatore, a causa della fruizione del pacchetto turistico, anche quando la responsabilità sia ascrivibile esclusivamente ad altri prestatori di servizi (esterni all’organizzatore turistico), salvo il diritto della stessa a rivalersi nei confronti di questi ultimi”.

Al riguardo, è opportuno evidenziare l’orientamento della Corte di giustizia Europea, la quale, prendendo le mosse dall’art. 5, Direttiva 90/314, ha sancito la responsabilità dell’organizzatore per l’inadempimento o l’inesatto adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, affermando, di conseguenza, il diritto del consumatore, in tale ipotesi, al risarcimento del danno morale (Corte Giust. CE 12 marzo 2002 C-168/2000).

La sentenza condanna quindi il tour operator, dando piena attuazione dell’art. 47 del codice del turismo, il quale stabilisce che “nel caso in cui l’inadempimento o inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico non sia di scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., il turista può chiedere, oltre e indipendentemente dalla risoluzione del contratto, un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”.