Convivenza: rimborsato per ingiustificato arricchimento della ex

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21479 del 2018 respinge il ricorso di una donna che era stata condannata a restituire all’ex convivente la somma di € 50.000,00, impiegata dall’uomo per la ristrutturazione e l’arredamento di un immobile di proprietà della donna.
Per Corte d’Appello risulta dimostrato l’oggettivo arricchimento della donna, del tutto privo di giustificazione dal momento che l’attribuzione patrimoniale della predetta somma era stata effettuata in un contesto di vita familiare non particolarmente agiato e protrattosi per un periodo di tempo limitato. Conseguentemente, il mancato recupero dell’importo – cessata la convivenza – configura un ingiustificato impoverimento del solvens e un ingiustificato arricchimento dell’accipiens il quale, in qualità di proprietario dell’immobile, aveva continuato a fruirne e poteva liberamente disporne.
Una conclusione condivisa dalla Corte di cassazione, la quale respinge tutti i motivi di ricorso e stabilisce che alla luce di un simile contesto patrimoniale e sociale caratterizzante la convivenza del parti, l’esborso sostenuto dall’ex è da ritenersi estraneo alle normali spese che la vita quotidiana richiede, con la conseguenza che il mancato recupero di detto importo configura l’ingiustizia dell’arricchimento della compagna (cfr. Cass. n. 11330/2009).
Il ragionamento dei giudici, dunque, è compatibile con l’orientamento secondo cui l’azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. può essere proposta quando ricorrono due presupposti: a) la mancanza di qualsiasi altro rimedio giudiziale in favore dell’impoverito; b) l’unicità del fatto causativo dell’impoverimento, sussistente quando la prestazione resa dall’improverito sia andata a vantaggio dell’arricchito (cfr. Cass., SS.UU., sent. 24772/2008).
Inoltre, non essendo stata sollevata in precedenza la richiesta di applicare la teoria della presupposizione alla convivenza caratterizzata dalla nascita di un figlio, che avrebbe potuto far presumere una prospettiva di durata del legale rilevante ai fini della proporzionalità e adeguatezza della prestazione stessa, gli Ermellini non possono esprimersi sul punto.