Contratto di somministrazione: il meteo può integrare il caso fortuito?

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La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32498 del 2019 ha ribadito che l’allegazione di astratte condizioni metereologiche non supera la presunzione di responsabilità del somministratore di energia elettrica ex art. 2050 c.c.

Il fatto, come accertato dal giudice di merito, non ha permesso di essere sussunto ovvero legalmente ricondotto nella fattispecie di fortuito rilevante ai fini dell’interruzione del nesso causale. In questo caso infatti, il Supremo Collegio ha richiesto non soltanto la prova dell’evento atmosferico, ma anche della misura e dell’entità dello stesso. 

La sentenza si inserisce pienamente nel solco già tracciato dell’onere della prova nell’ambito di un rapporto contrattuale scaturente da un negozio di somministrazione continuata di energia elettrica, nel quale incombe sull’ente erogatore, convenuto per il risarcimento del danno (e tenuto alla esecuzione della propria prestazione secondo buona fede), l’onere di provare che l’interruzione della erogazione energetica lamentata dal somministrato sia dipesa da una delle cause di giustificazione previste nella specifica clausola contrattuale di esonero (forza maggiore, lavori di manutenzione, esigenze di servizio, cause accidentali, scioperi). 

Accanto a tali argomentazioni, ha inoltre aggiunto che la prova dell’evento è condizione necessaria, ma non sufficiente, dovendo provarsi anche la misura, per superare la presunzione di responsabilità in capo al somministratore. Infatti, la produzione e distribuzione dell’energia elettrica costituisce attività pericolosa ai fini della responsabilità ex art. 2050 cod. civ., e prescinde dalla circostanza (oggettiva) che ci si riferisca a rischi da contatto oppure da guasti alla distribuzione e dalla circostanza (soggettiva) che possano essere interessate solo alcune categorie di persone (utenti) oppure un numero indiscriminato di persone.