Il condomino che pretenda l’appartenenza esclusiva di un bene ha l’onere di provarlo

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Questo è quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19712/20, depositata il 21 settembre, confermando l’orientamento giurisprudenziale per cui il condomino che pretenda l’appartenenza esclusiva di un bene, nel caso specifico di un lastrico solare, incluso tra quelli elencati nell’art. 1117 c.c., deve dar prova della sua proprietà esclusiva derivante da titolo contrario, altrimenti il bene dovrà intendersi appartenente a tutti i condomini.

Nel caso di specie, il Condominio agiva in giudizio nei confronti dei controricorrenti, per l’ottenimento dell’accertamento della natura condominiale di un lastrico solare su cui gli stessi avevano apportato delle modifiche strutturali.

Nel giudizio, poi, intervennero in via volontaria gli odierni ricorrenti, aderendo alle pretese del Condominio.
Successivamente, la Corte d’Appello di Palermo rigettava il gravame proposto dai ricorrenti, dichiarando cessata la materia del contendere tra i controricorrenti ed il Condominio.
A questo punto, i primi propongono ricorso per cassazione, denunciando l’omesso esame dell’atto di compravendita decisivo ai fini della pronuncia, in quanto contenente la dichiarazione del venditore-costruttore del Condominio di riservare ad esso la proprietà del lastrico solare oggetto della lite.

La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso, osservando come il lastrico solare, quando non risulti destinato al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari per via delle sue caratteristiche strutturali ex art. 1117, n. 1, c.c., sia oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari delle porzioni singole dell’edificio.
La Corte evidenzia che la situazione di condominio si attua da quando opera il frazionamento della proprietà di un edificio, dopo il trasferimento della prima porzione immobiliare. A tal fine è decisivo l’atto con cui il condominio possa dirti sorto, e dallo stesso momento deve intendersi operante la presunzione legale di cui all’art. 1117 c.c. di comunione “pro indiviso” di tutte quelle parti del complesso che siano destinate all’utilizzo comune ovvero a soddisfare esigenze generali del condominio.
A tal proposito, i Giudici di legittimità richiamano il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “spetta al condomino, che pretenda l’appartenenza esclusiva di un bene, quale appunto un lastrico solare, compreso tra quelli elencati espressamente o per relationem dall’art. 1117 c.c., dar prova della sua asserita proprietà esclusiva derivante da titolo contrario; in difetto di tale prova, infatti, deve essere affermata l’appartenenza dei suddetti beni indistintamente a tutti i condomini”.