Corte di Cassazione, sentenza n. 26953 del 02.07.2009

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Consiglio di Stato,sentenza n. 1825 del 31.03.2010

Il Consiglio di Stato con la decisone in esame dà ragione al Governo e giudica legittimo lo scioglimento dei comuni campani accusati di inadempienze nella gestione dei rifiuti. La decisione in oggetto ribalta la precedente sentenza del Tar che aveva reintegrato i tre sindaci dei comuni di Maddaloni, Castel Volturno e Casal di Principe. Secondo il supremo giudice amministrativo “era sussistente la responsabilità politico-amministrativa giustificatrice degli interventi repressivi – adottati con decreto del Presidente della Repubblica – tesi al ripristino della legalità ed alla sanzione delle inerzie”.

Le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 51 del Dlgs 22/1997 permangono nell’articolo 256 del cd. Codice ambientale

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 51 del Dlgs 22/1997 (cd. decreto Ronchi) permangono nell’articolo 256 del Dlgs 152/2006 (cd. Codice ambientale). La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha confermato la condanna a carico di un privato per abbandono di rifiuti, ex articolo 51, comma 2, Dlgs 3 febbraio 1997, n .22. Il tutto in virtù di principi generali dell’ordinamento, i quali prevedono che nella successione delle leggi vada applicata la disposizione più favorevole all’imputato e quindi, nel caso specifico, l’articolo 51 del Dlgs 22/1997 (vigente fino al 28 aprile 2006), rispetto all’articolo 256 del Dlgs 152/2006 (vigente a partire dal 29 aprile 2006).