E’ rinnovabile la richiesta di condono se cambia l’orientamento

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Corte di Cassazione, sentenza n. 2860 del 24.01.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice dell’esecuzione è sempre competente a valutare la compatibilità dell’ordine di demolizione con i provvedimenti dell’autorità amministrativa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, accogliendo il ricorso di un anziano signore di Afragola, un paesone in provincia di Napoli, che proprio a causa della applicazione di questi principi ha rischiato fino all’ultimo di perdere la casa.
Secondo la Cassazione, infatti, “in executivis” l’ordine di abbattimento deve essere revocato quando già sussistono delle determinazioni amministrative che si pongono in insanabile contrasto con la demolizione del manufatto. Mentre può essere sospeso se vi sono degli elementi concreti che fanno ragionevolmente presumere che tali provvedimenti saranno adottati in tempi brevi. Non basta invece, per la revoca o la sospensione, una “mera possibilità” di eventuali future determinazioni amministrative contrastanti con la demolizione.
Il tribunale di Napoli, però, in sede esecutiva aveva revocato la sospensione dell’ordine di demolizione impartito dal pretore perché il cittadino avrebbe sì proposto domanda di condono e pagato la relativa oblazione, ma non avrebbe corrisposto gli oneri accessori. A causa di questa omissione, secondo il giudice, la sanatoria sarebbe divenuta “una mera possibilità”.
Per la Cassazione, però, il giudice napoletano pur esercitando legittimamente il suo potere aveva travisato i fatti, perché gli oneri accessori, contrariamente a quanto da lui ricostruito, risultavano essere stati pagati. Perciò, venuta meno la ratio alla base della pronuncia, la Suprema Corte ha disposto il rinvio al giudice dell’esecuzione affinché valuti nuovamente i tempi e il possibile esito della procedura amministrativa per il rilascio della sanatoria.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite,sentenza n.18288 del 13.05.2010

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza in esame, apre la strada alla possibilità di rinnovare la richiesta di un condono negato nel caso ci sia un cambio di orientamento giurisprudenziale in seguito a una sentenza, adottata dal Supremo collegio in composizione collegiale. Gli ermellini specificano, infatti, che “Il mutamento di giurisprudenza intervenuto con decisione delle Sezioni Unite, integrando un nuovo elemento di diritto, rende ammissibile la riproposizione, in sede esecutiva, della richiesta di applicazione dell’indulto in precedenza rigettata”.