Spetta un risarcimento se l’ascensore o altri impianti condominiali sono troppo rumorosi

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Un’interessante sentenza della Corte d’Appello di Firenze, la n. 301 dello scorso anno, ha stabilito che un ascensore troppo rumoroso può esser fonte di risarcimento per danno non patrimoniale, anche in assenza di un accertato danno biologico. Questa pronuncia della magistratura ha ribaltato la decisione del Tribunale di primo grado, acclarando il diritto al pieno ristoro economico a favore di un condomino molestato ripetutamente dai rumori provenienti dall’impianto di sollevamento.

Nel caso concreto finito all’attenzione dei giudici, a patire le fastidiose immissioni era un condomino, proprietario di un appartamento al quinto piano di un edificio. Come accertato in aula grazie ai rilievi tecnici e alla planimetria, il piccolo immobile aveva una particolarità; il soggiorno confinava con la scala condominiale e si trovava proprio sotto il vano ascensore.
Il malfunzionamento o la cattiva manutenzione dell’impianto generavano immissioni acustiche costanti e intollerabili, tanto da ostacolare il riposo e lo svolgimento delle normali attività domestiche, come leggere, guardare la televisione o semplicemente conversare in tranquillità con i familiari. Il condomino decideva quindi di agire in giudizio contro il condominio, chiedendo:
  • l’esecuzione di lavori per eliminare o ridurre i rumori oltre la soglia di tollerabilità;
  • il risarcimento del danno non patrimoniale, con particolare riferimento al danno biologico.
In secondo grado, la svolta è dipesa dal rilievo secondo cui il danno non patrimoniale – derivante da immissioni acustiche oltre la normale soglia di tollerabilità – può essere considerato autonomo rispetto al danno biologico. Secondo la Corte d’Appello di Firenze, ciò dipende dal fatto che si tratta di una lesione di natura diversa, che incide sul diritto al rispetto della vita privata e familiare e sul pacifico godimento della propria abitazione. Considerato il citato e particolare posizionamento del soggiorno del condomino attore – e tenuto conto dello sforamento della soglia di tollerabilità – la magistratura ha logicamente presunto che le immissioni sonore abbiano effettivamente alterato abitudini di vita e normali attività domestiche del condomino. Consequenzialmente, la pronuncia di secondo grado aprì al risarcimento, fissandolo nel versamento di cento euro al mese per cinque anni.

Ecco perché la pronuncia fiorentina rappresenta un importante riconoscimento per i cittadini che subiscono immissioni rumorose in condominio: anche sprovvisti di una certificazione medica o in mancanza di prova di danno alla salute, è possibile ottenere un risarcimento del danno non patrimoniale, se si dimostra in aula che il rumore ha inciso concretamente sulla serenità e sulla qualità della vita domestica.