Condominio, scatta la rimozione se installi infissi o tende da sole di colore diverso dagli altri

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Nella vicenda giunta all’attenzione della magistratura, erano state apportate modifiche alla facciata senza consenso e tali da generare un conflitto tra condomini. Una proprietaria – titolare di due appartamenti al primo piano – ha contestato ai vicini del piano rialzato lo svolgimento di una serie di lavori senza previa autorizzazione, e – in particolare – lo spostamento della scala esterna, la sostituzione degli infissi con altri di colore diverso, la modifica delle ringhiere e l’installazione di una tenda parasole.

Secondo la ricorrente, tali opere avevano alterato l’armonia estetica dell’edificio – il cosiddetto decoro architettonico – e, in più, la tenda era stata fissata alla soletta del suo balcone, di proprietà esclusiva. Per questo ha chiesto al giudice la rimozione delle opere, il ripristino dello stato originario e la rimozione della tenda. I vicini convenuti hanno respinto le accuse con più argomenti:
  • si trattava di semplici interventi di manutenzione;
  • le modifiche miglioravano sicurezza e funzionalità;
  • l’edificio non aveva un’armonia estetica tale da essere “danneggiata”;
  • nel tempo erano già state fatte altre modifiche, anche dalla stessa ricorrente.
Nella vicenda giudiziaria in oggetto, le opere sono state ritenute illegittime perché il giudice ha accertato che:
  • la scala originale in cemento e marmo è stata sostituita con una in ferro, diversa per posizione e struttura;
  • la ringhiera era difforme per forma e colore;
  • gli infissi bianchi rompevano l’uniformità precedente (persiane verdi);
  • la tenda parasole accentuava il contrasto visivo.
Il risultato – si legge nella sentenza – è stato “una evidente frattura visiva tra le diverse porzioni dell’edificio, con conseguente alterazione della sua identità architettonica”. In altre parole, le modifiche – considerate nel loro insieme – hanno alterato la complessiva e originaria armonia del fabbricato.

Ricapitolando, la decisione finale è stata – quindi – favorevole al condominio. Il Tribunale di Bari ha dichiarato illegittime tutte le opere, ordinando la rimozione della scala modificata, della ringhiera, degli infissi non conformi e della tenda parasole. Parallelamente, ha imposto il ripristino dello stato originario, dando novanta giorni di tempo per eseguire i lavori. Le spese legali sono state poste a carico dei convenuti.

In conclusione, cambiare infissi, installare una tenda o modificare una scala non è sempre una scelta squisitamente personale. Se l’intervento altera l’aspetto dell’edificio in modo evidente, può essere considerato illegittimo e il giudice può ordinarne la rimozione e il ripristino, anche a distanza di tempo.