Nella vicenda giunta all’attenzione della magistratura, erano state apportate modifiche alla facciata senza consenso e tali da generare un conflitto tra condomini. Una proprietaria – titolare di due appartamenti al primo piano – ha contestato ai vicini del piano rialzato lo svolgimento di una serie di lavori senza previa autorizzazione, e – in particolare – lo spostamento della scala esterna, la sostituzione degli infissi con altri di colore diverso, la modifica delle ringhiere e l’installazione di una tenda parasole.
Secondo la ricorrente, tali opere avevano alterato l’armonia estetica dell’edificio – il cosiddetto decoro architettonico – e, in più, la tenda era stata fissata alla soletta del suo balcone, di proprietà esclusiva. Per questo ha chiesto al giudice la rimozione delle opere, il ripristino dello stato originario e la rimozione della tenda. I vicini convenuti hanno respinto le accuse con più argomenti:
- si trattava di semplici interventi di manutenzione;
- le modifiche miglioravano sicurezza e funzionalità;
- l’edificio non aveva un’armonia estetica tale da essere “danneggiata”;
- nel tempo erano già state fatte altre modifiche, anche dalla stessa ricorrente.
Il giudice barese ha espressamente individuato il concetto di decoro architettonico, definendolo come l’insieme delle linee, forme e colori che danno all’edificio una sua identità visiva. E attenzione perché, per esservi tale decoro – bene comune di tutti i condomini – non serve che il palazzo sia “bello” o di pregio artistico. È sufficiente una coerenza stilistica (anche semplice).
Nella vicenda giudiziaria in oggetto, le opere sono state ritenute illegittime perché il giudice ha accertato che:
- la scala originale in cemento e marmo è stata sostituita con una in ferro, diversa per posizione e struttura;
- la ringhiera era difforme per forma e colore;
- gli infissi bianchi rompevano l’uniformità precedente (persiane verdi);
- la tenda parasole accentuava il contrasto visivo.
Il risultato – si legge nella sentenza – è stato “una evidente frattura visiva tra le diverse porzioni dell’edificio, con conseguente alterazione della sua identità architettonica”. In altre parole, le modifiche – considerate nel loro insieme – hanno alterato la complessiva e originaria armonia del fabbricato.
Un altro punto chiave è che tali lavori non sono stati qualificati come manutenzione, bensì innovazione. Il motivo sta nel fatto che la manutenzione serve espressamente a conservare o ripristinare, mentre – in questo caso – si sono introdotte soluzioni nuove e diverse, ossia innovazioni che – in quanto tali – sono soggette a limiti di legge. Parallelamente, anche la proprietà privata ha dei limiti e, proprio per questo, uno dei principi più significativi ribaditi dalla sentenza è che anche dentro casa propria non si può fare tutto. Se l’intervento edilizio è visibile dall’esterno – e incide sull’aspetto dell’edificio – deve rispettare il decoro architettonico.
Ricapitolando, la decisione finale è stata – quindi – favorevole al condominio. Il Tribunale di Bari ha dichiarato illegittime tutte le opere, ordinando la rimozione della scala modificata, della ringhiera, degli infissi non conformi e della tenda parasole. Parallelamente, ha imposto il ripristino dello stato originario, dando novanta giorni di tempo per eseguire i lavori. Le spese legali sono state poste a carico dei convenuti.
In conclusione, cambiare infissi, installare una tenda o modificare una scala non è sempre una scelta squisitamente personale. Se l’intervento altera l’aspetto dell’edificio in modo evidente, può essere considerato illegittimo e il giudice può ordinarne la rimozione e il ripristino, anche a distanza di tempo.
