Il calcolo della superficie per il “Bonus Prima Casa”

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La Cassazione con ordinanza n. 11620/20 depositata il 16 giugno 2020 ha confermato l’avviso di liquidazione con cui il Fisco ha chiesto ad un contribuente il pagamento dell’imposta a seguito della revoca dei benefici “prima casa”. Fondamentale secondo la Corte è stata l’inclusione, all’interno della superficie dell’immobile, dello spazio usato come posto auto. Secondo i Giudici, tale spazio, che deve essere conteggiato nell’ambito della superficie complessiva dell’immobile, avrebbe portato, nel caso di specie, al superamento della soglia dei 240 metri quadrati, oltrepassata la quale l’immobile deve ritenersi “di lusso” e di conseguenza esente dall’agevolazione prevista per la prima casa.

A tal proposito, nell’ordinanza viene ribadito che “in tema di agevolazioni cosiddette prima casa, ai fini dell’individuazione di un’abitazione di lusso, nell’ottica di escludere il beneficio, la superficie utile deve essere determinata avuto riguardo all’utilizzabilità degli ambienti, a prescindere dallo loro effettiva abitabilità, costituendo tale requisito il parametro idoneo ad esprimere il carattere lussuoso dell’immobile”.

Ciò significa che “il concetto di superficie utile non può restrittivamente identificarsi con la sola superficie abitabile, essendo invece utile tutta la superficie dell’unità immobiliare diversa dai balconi, dalle terrazze, dalle cantine, dalle soffitte, dalle scale e dal posto macchina”.

E proprio sulla questione rappresentata dallo spazio utilizzato dal proprietario dell’immobile come posto auto, i Giudici precisano che tra primo e secondo grado “è stata esclusa la valutabilità come strutturalmente assimilabile a posto auto di uno spazio della complessiva superficie utile, uno spazio che è risultato separato dal resto da una semplice scaffalatura metallica alta circa 2 metri e privo di chiusura verso lo spazio comune di manovra”.