Condannato al ripristino della terrazza: è rilevante l’avvenuta alienazione della nuda proprietà dell’immobile?

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Il caso 

Il Tribunale di Palermo pronunciava giusta condanna sull’opposizione avanzata da un condomino avverso il decreto d’ingiunzione per il rimborso delle spese di esecuzione ex art. 614 c.p.c. sostenute da altri due condomini, “al fine di conseguire l’esecuzione forzata degli obblighi di ripristino e di manutenzione di una terrazza a livello”.

L’ingiunto, titolare soltanto del diritto di usufrutto sull’immobile, sosteneva il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto all’ingiunzione di pagamento e deduceva l’alienazione della nuda proprietà dell’unità immobiliare avvenuta “in epoca ben anteriore alla formazione del titolo medesimo”.

La Corte d’Appello di Palermo affermava che l’obbligo di fare in capo all’uomo, e dunque anche l’obbligo di sostenere le spese di esecuzione, “trovavano titolo ormai irrevocabile nella sentenza n. 935/12, che individuava l’appellante come debitore” senza che l’alienazione della nuda proprietà dell’unità immobiliare avesse rilievo alcuno. 

Avverso tale decisione l’ingiunto proponeva ricorso per cassazione.

La Suprema Corte ricorda che “in tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ai sensi dell’art. 614 c.p.c., comma 2, per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, l’opponente può in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese”, e non già, “mettere in discussione l’obbligo di fare consacrato nel titolo esecutivo giudiziale, ovvero contestare il diritto di procedere ad esecuzione forzata, peraltro nella specie risultante da sentenza passata in giudicato”.

Importante ricordare che “l’alienazione della cosa litigiosa durante il corso del processo non può, per sé sola, determinare il trasferimento all’acquirente dell’obbligazione di risarcire i danni cagionati da un’indebita attività dell’alienante, avente ad oggetto la cosa stessa”.

L’art. 111 c.p.c. spiega i suoi effetti anche contro “il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, non si riferisce a qualunque ipotesi di successione a titolo particolare verificatasi nel corso del processo, ma solo alle ipotesi in cui il diritto che forma oggetto della successione si identifichi con quello sul quale si svolgeva la controversia, e che costituiva l’oggetto immediato dell’accertamento giurisdizionale”.

Con l’ordinanza n. 18634/21 del 30 giugno la Corte di Cassazione rigetta il ricorso dando atto “della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto”.