Sinistro stradale:  anche il pedone è responsabile se attraversa fuori dalle strisce

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Il pedone rischia di essere ritenuto in parte responsabile del sinistro subito, se attraversa fuori dalle strisce pedonali in maniera imprudente. È quanto rammentato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 23251 del 2019, la quale si è pronunciata  sul caso di un guidatore, condannato dalla Corte d’Appello per omicidio colposo per aver travolto con la sua vettura un pedone poi deceduto in ospedale.

Il giudice a quo, tuttavia, riteneva che la vittima fosse stata in parte responsabile (nella misura di 1/5), poiché aveva attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali, distanti alcuni metri. Quest’ultimo punto è stato contestato in sede di legittimità dalle parti civili costituite, le quali infatti hanno ritenuto “impreciso e fuorviante” il generico riferimento all’elemento “fuori dalle strisce pedonali”, in quanto in realtà il sinistro era avvenuto in prossimità  delle stesse. 

Tuttavia, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui le parti civili hanno dedotto un presunto vizio di travisamento della prova. In primis, i giudici hanno ricordato che l’illogicità della motivazione come vizio denunciabile deve essere evidente, tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze (cfr. SS.UU. n. 24/1999)

Nella sua motivazione, la Corte d’Appello ha ritenuto pacifico che la vittima avesse attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e che, come desunto dai fotogrammi dei filmati estratti dalle videocamere presenti in loco, prima di essere investita, non aveva prestato alcuna attenzione al sopraggiungere di eventuali veicoli sulla corsia che si trovava a impegnare.

I giudici di merito, con una motivazione ritenuta puntuale, coerente e priva di discrasie concettuali, hanno ricordato che anche il comportamento dei pedoni deve considerarsi soggetto alle comuni regole di diligenza e prudenza, nonché alla disposizione dell’art. 190 del Codice della Strada. La norma in questione è stata proprio dettata al fine di evitare che i pedoni causino intralcio e, più in generale, situazioni di pericolo per la circolazione stradale.

Pertanto, la condotta del pedone – considerate l’ora serale e la densità del traffico – si è appalesata come non del tutto prudente e conforme a diligenza. 

Ebbene, il ricorso deve essere rigettato in quanto con una pronuncia pienamente idonea a rendere intelligibile l’iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, la Corte d’Appello ha ritenuto la dinamica del sinistro “assolutamente chiara”, così come la conseguente responsabilità della vittima nella causazione dello stesso incidente.