Non scatta l’obbligo di comunicare chi guidava se la notifica è fuori tempo

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T.A.R. sez. I Roma , Lazio sentenza 24/09/2015 n.11381

Fatto
Con il ricorso in esame il sig. De Fi. impugna il provvedimento in epigrafe indicato, deducendo:
1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 201 del Codice della strada, per difetto di notifica del decreto di revoca, in quanto, anziché essere effettuata con le modalità previste dal codice di procedura civile, è stata operata imponendo all’interessato di recarsi negli uffici della Questura.
Trattandosi di notifica inesistente, non sarebbe possibile neppure invocare la sanatoria prevista dall’art. 156 del Codice di rito.
2) Violazione dell’art. 120 del Codice della strada in relazione all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90, in quanto il citato art. 120 non consentirebbe, in un mutato quadro normativo e giurisprudenziale, un’applicazione automatica degli effetti ad essa connessi.
3) in via subordinata, incostituzionalità dell’art. 120 del Codice della strada, se interpretata nel senso di prevedere l’automaticità dell’effetto sanzionatorio.
4) Violazione dell’art. 4 della Costituzione, in quanto la revoca della patente, disposta nella specie, finirebbe con l’impedire al ricorrente di espletare il suo lavoro, con ovvie conseguenze negative.
Si è costituito in giudizio l’Ufficio territoriale del Governo, a difesa del provvedimento impugnato.
Alla camera di consiglio del 9 luglio 2015, il Tribunale, ritenendo che ci fossero tutti i presupposti, di cui all’art. 60 del Codice del processo amministrativo, per definire la controversia con una sentenza in forma semplificata, ha dato avviso ai difensori delle parti presenti di tale intenzione.
Diritto
La questione controversa si presta ad un’agevole soluzione, in quanto tutt’e quattro i motivi di doglianza appaiono palesemente infondati.
1) In ordine al primo, concernente il presunto difetto di notifica del decreto di revoca, è agevole osservare, intanto, che contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato non costituisce un atto ricetti zio, in quanto l’effetto revocatorio è conseguenza del mero esercizio del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione.
La comunicazione al privato ha una mera funzione di conoscenza della determinazione stessa, sicché l’eventuale irritualità di essa non inficia il provvedimento, ma, al più, dilata il termine per eventuali impugnative.
In ragione dell’evidenziata natura conoscitiva dell’adempimento de quo, trova piena applicazione il principio di strumentalità delle forme, sancito dall’art. 156 del codice di procedura civile, e, quindi, eventuali irregolarità riscontrate in fase di comunicazione dell’atto devono considerarsi sanate dalla dimostrata, piena conoscenza dello stesso da parte del destinatario.
2) Con riguardo alla seconda doglianza, il sig. De Fi. postula una lettura evolutiva dell’art. 120 del Codice della strada in relazione all’art. 73 del D.P.R. n. 309/90, assumendo che, oramai, i reati riguardanti gli stupefacenti sarebbero stati oggetto di una profonda rimeditazione da parte della giurisprudenza.
Non a caso, in via gradata, con il terzo motivo, strettamente connesso a quello in trattazione, prospetta una questione di costituzionalità dell’art. 120 del Codice della strada, se interpretato in senso difforme dalla tesi dal medesimo sostenuta.
La questione interpretativa, invero, è nettamente più semplice di quanto il sig. De Fi. vorrebbe fare intendere.
Premesso che le regole dell’ermeneutica impongono di privilegiare l’interpretazione letterale delle norme su qualsivoglia altro criterio applicativo, l’art. 120, al comma 2, è di una chiarezza esemplare, in quanto prevede la revoca – automatica – della patente di guida al verificarsi di determinati presupposti, tassativamente individuati al comma 1: fra essi, vi è, appunto, la condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309, vale a dire per uno dei delitti inerenti gli stupefacenti.
Nella specie, è incontroverso (non essendo neppure motivo di doglianza o di contestazione in fatto) che il ricorrente è stato condannato per una delle fattispecie innanzi indicate, sicché la misura revocatoria costituisce una conseguenza ineludibile della condotta sanzionata con sentenza penale. 3) Da quanto esposto, risulta evidente, per la gravità del reato accertato ed in virtù dell’ampia discrezionalità di cui gode il Legislatore, la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 120 del Codice della strada, non essendovi alcun elemento che possa far dubitare della giustezza, oltre che dell’opportunità, di revocare la patente di guida in un caso come quello di specie.
4) L’ultima doglianza scolora alla luce delle suesposte considerazioni: è evidente che quella applicata è una misura sanzionatoria, oltre che diretta ad impedire la commissione di ulteriori reati, sicché le esigenze “lavorative” frustrate non possono sicuramente incidere in punto di legittimità sulla misura e sulle modalità che il Legislatore ha dettato per punire e reprimere fatto di indubbia gravità.
In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) rigetta il ricorso in epigrafe indicato.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, quantificate in euro 1.000,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Savo Amodio, Presidente, Estensore
Stefania Santoleri, Consigliere
Roberto Proietti, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24 SET. 2015.

Corte di Cassazione, sentenza n. 2741 del 12.02.2015

Il Comune è tenuto a rispondere dei danni subiti da un motociclista aggredito da un cane randagio, stante il suo dovere di previsione e controllo del randagismo sul territorio di sua competenza.
E’ quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, in rigetto del ricorso presentato dalla compagnia assicuratrice del predetto Comune.
La società ricorrente, in particolare, si opponeva alla statuizione con cui la Corte territoriale aveva riconosciuto la piena responsabilità del Comune in ordine al sinistro occorso al conducente di un ciclomotore, il quale, alla guida del suo mezzo, si era visto improvvisamente attraversare da un cane randagio.
La Cassazione, nella pronuncia in esame, ha confermato la responsabilità dell’ente pubblico, proprio in base all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la P.A. è sempre responsabile dei danni riconducibili all’omissione di comportamenti dovuti, i quali costituiscono un limite alla sua attività discrezionale.
E’ per di più sempre tenuta ad adottare un comportamento improntato a diligenza qualificata, quanto all’impiego di accorgimenti idonei ad evitare o ridurre i rischi connessi alle attività ad essa affidate.
E qualora – come nel caso di specie – vi sia una concretizzazione del rischio che il comportamento dovuto tende proprio ad evitare, il nesso di causalità tra la condotta della P.A. ed il danno conseguito, deve dirsi presuntivamente provato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1829 del 15.01.2015

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’imputato per guida in stato di ebbrezza può richiedere la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e può richiedere di svolgerla in un comune esterno alla provincia di residenza e dunque contro le indicazioni di legge.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26434 del 16.12.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha escluso la continuazione se gli ingressi illeciti nelle zone ZTL risultano a distanza di ore l’uno dall’altro e pertanto tutte le singole multe vanno pagate.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24990 del 25.11.2014

In tema di responsabilità da circolazione stradale, se è vero che i conducenti di veicoli in servizio di emergenza (polizia, ambulanza, vigili del fuoco), anche quando procedono previa attivazione del dispositivo acustico d’allarme (c.d. sirena), non sono comunque esonerati dal dovere di osservare la generale prudenza nell’approssimarsi ai crocevia, è altresì vero che la violazione di tale generale obbligo di prudenza non esonera gli altri conducenti dall’obbligo di arrestare immediatamente la marcia, non appena siano in grado di percepire la suddetta segnalazione di emergenza. In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha confermato la sentenza impugnata, che, pur avendo accertato una violazione del suddetto dovere generale di prudenza a carico del conducente di un veicolo dei vigili del fuoco, aveva attribuito in via presuntiva, ex art. 2054 c.c., comma 2, una responsabilità paritaria al conducente del veicolo privato venuto a collisione col mezzo pubblico, per non avere provato di essersi tempestivamente arrestato alla prima percezione del suono del dispositivo acustico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13037 del 10.06.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il verbale di violazione del codice della strada è valido anche se non vi è la precisa indicazione del luogo ove è avvenuta l’infrazione.

Corte di Cassazione, ordinanza n. 11632 del 26.05.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è legittima la sanzione per chi guida senza casco anche se la contestazione è avvenuta dopo l’infrazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4967 del 31.01.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde del reato di guida in stato di ebbrezza anche il conducente che abbia assunto farmaci essendo a conoscenza della loro idoneità ad aumentare il livello di alcool nel sangue.

Corte di Cassazione, sentenza n. 195 del 10.02.2014

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che il ritiro immediato di una copia del verbale da parte del trasgressore equivale a notifica dello stesso, a nulla rilevando, in detto contesto, che chi ritira l’atto rifiuti di sottoscriverlo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24718 del 4.11.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se a seguito di un sinistro stradale il valore della riparazione supera quello del veicolo, non spetta il risarcimento in forma specifica bensì quello per equivalente.
La Corte precisa che ai sensi dell’articolo 2058, secondo comma, del codice civile, “il giudice, allorché sia richiesto il risarcimento in forma specifica può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
E ciò avviene quando “il sacrificio economico necessario per il risarcimento in forma specifica, in qualsiasi dei modi prospettabili (incluse, quindi, le riparazioni effettuate direttamente dal danneggiante o la corresponsione delle somme al danneggiato per effettuare dette riparazioni), superi in misura appunto eccessiva, date le circostanze del caso, il valore da corrispondere in base al risarcimento per equivalente”.
“Ne consegue – prosegue la sentenza – che in caso di notevole differenza tra il valore commerciale del veicolo incidentato ed il costo richiesto dalle riparazioni necessarie, il giudice potrà, in luogo di quest’ultimo, condannare il danneggiante (ed in caso di azione diretta ex art. 18 legge n.990/69, l’assicuratore), al risarcimento del danno per equivalente”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23624 del 17.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non versa l’imposta di bollo l’auto che ha un interesse collezionistico o storico sulla scorta di quanto previsto dall’Asi (Automotoclub Storico Italiano).
Secondo la Suprema corte “l’esenzione dalla tassa di possesso automobilistica prevista dall’art. 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in favore dei veicoli ritenuti di particolare interesse storico e collezionistico, dipende dall’accertamento costitutivo dell’ASI, delegata all’adempimento di tale compito dall’art. 47 del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445, che non ha effetto ‘ad rem’, è limitato ad un elenco analitico di modelli e marche, ed ha portata generale e astratta, riferita, cioè, a categorie complessive di veicoli. (Nella specie, immatricolati da oltre vent’anni con determinate caratteristiche tecniche)”.
“Ne consegue che la contestazione circa l’insussistenza dei requisiti legittimanti l’esenzione deve essere oggetto di un apposito avviso di accertamento e non può, invece, costituire il presupposto implicito di una procedura di riscossione, sul mero presupposto del non avvenuto adempimento dell’imposta integrale”.

Giudice di Pace di Palermo, sentenza 14.12.2012

Il Giudice di Pace di Palermo con la sentenza in esame ha precisato che: “L’avviso di violazione, quale atto prodromico alla successiva emissione del verbale di contestazione non può essere preso in considerazione al fine di attribuire e conferire, ex post, validità sanante al verbale di contestazione d’infrazione stradale, atteso che solamente quest’ultimo atto è ricorribile avanti all’autorità giudiziaria, in quanto direttamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, quale utente della strada, per la sua idoneità ”a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, terzo comma, del codice della strada”. Secondo consolidata giurisprudenza della Suprema corte, citata dal Giudice, infatti, “in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice della strada, è inammissibile il rimedio dell’opposizione di cui alla legge n. 689/1981 avverso il mero preavviso di contravvenzione (solitamente apposto sul parabrezza del veicolo del trasgressore), che è atto prodromico all’ordinanza – ingiunzione (rectius, all’emissione del verbale di contestazione) e non può essere equiparato né al verbale di contestazione immediata, né al verbale di accertamento notificato al trasgressore, in quanto, a differenza di essi, atto non idoneo a costituire titolo esecutivo ai sensi dell’art. 203, terzo comma, del codice della strada” (per tutte, Cass. Civ. n. 5875/2004).

Corte di Cassazione sentenza n. 13894 del 07.09.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il dispositivo di controllo elettronico non deve per legge assicurare uno scontrino che riporti il dato rilevato Chi l’ha detto che il telelaser deve dare lo scontrino? L’apparecchio di rilevamento elettronico della velocità non deve fornire un riscontro cartaceo della violazione del codice della strada rilevata a carico dell’automobilista che correva troppo. È sufficiente che l’agente della polizia municipale o della “Stradale” legga al display l’indicazione dei (troppi) chilometri orari cui procede il veicolo multato: l’attività dell’accertatore è assistita da fede privilegiata. . Accolto il ricorso dell’ente impositore: la Suprema corte decide nel merito, il trasgressore che si è opposto alla sanzione amministrativa dovrà pagare le spese di giudizio oltre che la multa. Non esiste nessuna disposizione secondo cui le apparecchiature elettroniche come il telelaser debbano anche essere munite di dispositivi in grado di assicurare una documentazione dell’accertamento dell’infrazione, con modalità automatiche come la ripresa dell’immagine visualizzata sul display o la riproduzione meccanica dei dati visuali: niente scontrino o fotografia, insomma, visto che gli stessi apparecchi per il rilevamento automatico possano costituire fonte di prova, se debitamente omologati. Inutile, quindi, mettere in dubbio ciò che il vigile o il poliziotto ha letto sullo schermo del telelaser: non si tratta di percezioni sensoriali che implicano margini di apprezzamento individuale, mentre il verbale fa prova fino a querela di falso

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 3937 del 13.03.2012

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che l’automobilista può contestare direttamente di fronte al giudice di pace la misura dei punti della patente decurtati insieme al verbale redatto dagli agenti. Non basta. se dichiara di non essere alla guida dell’auto tale sanzione accessoria non può essere irrogata al proprietario ma scatta solo quella pecuniaria per non aver reso noto l’identità del guidatore.
A questa importante conclusione sono giunte le Sezioni unite civili che hanno accolto il quarto motivo del ricorso presentato da un automobilista di Milano, multato senza essere fermato subito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5404 del 10.02.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ai fini della contestazione del reato previsto dall’articolo 186 del codice della strada, è irrilevante che l’automobile sia in marcia o in sosta, se chi siede al posto di guida ha superato il tasso di alcool tollerato. Inutili le proteste dell’automobilista che affermava di aver usato il volante solo come un “cuscino”, sul quale aveva appoggiato mani e testa prima di lasciarsi andare a un sonno profondo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23882 del 15.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non si può utilizzare autovelox sulle strade “minori”, nelle quali invece vige l’obbligo della contestazione immediata. Una prassi alimentata dalla crisi finanziaria dei piccoli comuni che in tal modo provano a riequilibrare i bilanci.
L’infrazione del limite di velocità, questa volta, era avvenuta nel territorio del comune di Frascineto, in Calabria, e già il giudice di Pace di Castrovillari, in primo grado, aveva bocciato il verbale per eccesso di velocità, per le modalità di rilevamento utilizzate. Sentenza poi confermata in appello dal tribunale di Castrovillari che aveva ribadito il concetto per cui “non possono essere installati gli apparecchi elettronici di rilevazione su una strada extraurbana secondaria”, quale era quella percorsa dall’automobilista.
Ragionamento sposato anche dalla Suprema Corte, secondo cui la legge demanda “al prefetto l’individuazione delle strade, o di singoli tratti di esse, diverse dalla autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni”. La ratio della norma infatti è quella di ammettere il controllo elettronico solo nei casi in cui risulti difficoltoso fermare il veicolo.
In quanto il Dl 121/2002 prevede che sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, gli organi di polizia stradale seguendo le direttive fornite dal ministero dell’Interno possono installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico – di cui deve sempre essere data informazione agli automobilisti – finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni del codice della strada. Mentre l’installazione sulle strade extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento è possibile unicamente quando siano individuate con apposito decreto del prefetto.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23212 del 09.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche senza la consegna all’automobilista dello «scontrino con la stampa dei dati relativi alla velocità e alla targa del veicolo», le multe per superamento dei limiti imposti dal codice della strada rilevati mediante apparecchiatura telelaser sono ugualmente valide. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, accogliendo il ricorso del comune di Massa e ribaltando la decisione del tribunale che, all’opposto, aveva ritenuto non valida la multa proprio perché sprovvista dello scontrino.
Il tribunale di Massa, infatti, nel confermare la sentenza del giudice di pace, pur ritenendo legittimo l’uso dello strumento, ha affermato che «poteva sussistere un non corretto rilevamento dell’oggetto in movimento da parte dell’agente, specie in relazione alle circostanze di luogo e di tempo nel quale l’accertamento era avvenuto”, e cioè l’orario notturno e la zona turistica particolarmente affollata nel periodo estivo.
Per la Corte «… è legittima la rilevazione della velocità di un autoveicolo effettuata a mezzo apparecchiatura elettronica denominata “tele laser” – apparecchiatura che non rilascia documentazione fotografica dell’avvenuta rilevazione nei confronti di un determinato veicolo, ma che consente unicamente l’accertamento della velocità in un determinato momento, restando affidata alla attestazione dell’organo di polizia stradale addetto alla rilevazione la riferibilità della velocità proprio al veicolo dal medesimo organo individuato – in quanto detta attestazione ben può integrare, con quanto accertato direttamente, la rilevazione elettronica attribuendo la stessa ad uno specifico veicolo, risultando tale attestazione assistita da efficacia probatoria fino a querela di falso, ed essendo suscettibile di prova contraria unicamente il difetto di omologazione o di funzionamento dell’apparecchiatura elettronica».

Giudice di pace di Cassarano, sentenza n. 647del 16.09.2011

Il Giudice di Pace con la sentenza in esame ha annullato una multa per eccesso di velocità perché fondata sul criterio di abbattimento prudenziale della velocità rilevata – il 5% – previsto dal Dm 29/10/1997 per il diverso caso degli autovelox. Un indirizzo questo che se dovesse essere confermato metterebbe a rischio numerosi ricorsi in atto.
L’annullamento della multa ruota, dunque, tutta intorno alla domanda relativa alla percentuale di abbattimento della velocità da applicare in caso di infrazioni identificate con il sistema tutor. Una domanda a cui il giudice di pace risponde parzialmente indicando come riferimento più pertinente la disciplina prevista dalla legge per i rilevamenti “casello casello”. Il tutor, infatti, spiega la sentenza, diversamente dall’autovelox funziona misurando la velocità media tra due postazioni di rilevamento.
E l’articolo 355 del regolamento di attuazione del codice della strada norma, al comma 3, il caso in cui il controllo della velocità avvenga mettendo in relazione “le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all’atto dell’emissione e dell’esazione del pedaggio” con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita. Per queste ipotesi, la legge prevede che “alla determinazione della velocità è associato l’errore relativo – a favore del trasgressore – pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocità dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora”. Anche qui, dunque, il calcolo si basa su di una velocità media. Se così fosse, anche nel caso dei tutor andrebbero applicate le percentuali di riduzione “progressiva” del 5%, 10% e 15%”.
Ma, termina il giudice, siccome non si conosce il criterio da utilizzare nei casi in cui vi è il tutor “ne deriva l’impossibile corretta verifica del comma della norma ex art. 142 violato”. Per cui “in ogni caso in cui venga applicata tout court la sola riduzione del 5% nei casi di accertata violazione mediante calcolo della velocità media non vi è certezza dell’esatto accertato superamento della velocità massima consentita”. E in tale situazione “la verbalizzazione effettuata è dubbia in quanto applicato un criterio (riduzione del 5 %) non previsto per legge”.

“Pertanto – conclude la sentenza – nell’ipotesi di specie, non potendosi esattamente conoscere l’effettiva violazione commessa si deve propendere per un errore di accertamento, che comporta la nullità dello stesso”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20222 del 29.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’automobilista che incurante dei semafori indicanti il rosso attraversa due incroci consecutivi commette due distinte infrazioni, alle quali dunque non si applica la disciplina di favore della continuazione, con relativo “sconto” sulla sanzione. La Corte di cassazione, con la sentenza n. ha accolto il ricorso del prefetto del Trieste che aveva impugnato la sentenza emessa dal giudice di pace della stessa città per aver applicato la sanzione della pena minima edittale aumentata del 20 per cento per via della continuazione.
Per la Suprema corte, infatti, “in tema di sanzioni amministrative, la norma di cui all’articolo 8 della legge n. 689 del 1981, nel prevedere l’applicabilità dell’istituto del cosiddetto cumulo giuridico tra sanzioni nella sola ipotesi di concorso formale (omogeneo ed eterogeneo) tra le violazioni contestate – per le sole ipotesi, cioè, di violazioni plurime, ma commesse con una unica azione od omissione -, non è legittimamente invocabile con riferimento alla diversa ipotesi di concorso materiale – di concorso cioè tra violazioni commesse con più azioni od omissioni”.
Del resto, “Non è neppure applicabile – prosegue la sentenza censurando la pronuncia di primo grado – a tale ultima ipotesi, in via analogica, la normativa dettata dall’articolo 81 del codice penale in tema di continuazione tra reati”. Infatti, da una parte “il citato articolo 8 della legge 689/81 prevede espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza (con evidente intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi)”; dall’altra “la differenza morfologica fra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19871 del 29.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in tema di sinistri stradali, il giudizio secondo equità infatti non può mai travalicare i principi regolatori della materia. Così, in caso di scontro tra due veicoli la regola è che il concorso di colpa si presume a meno che una delle parti non dimostri di non avere alcuna responsabilità.
Il concorso si presume
Dunque, per la Suprema Corte, quando l’automobilista che ha subito il danno chiede all’altro conducente, ed alla assicurazione, il pagamento della metà degli esborsi sostenuti per riparare la propria autovettura, il giudice di pace – se ammette l’impossibilità di ricostruire la dinamica del sinistro – , non può rigettare la domanda. Perché in tal modo verrebbe meno al criterio per cui in simili casi l’onere della prova non grava sull’attore, presumendosi una responsabilità condivisa.

Tribunale di Cassino, sentenza n. 334 del 14.09.2011

Il Tribunale di Cassino con la sentenza in esame ha precisato che l’alcool test per individuare lo stato di ebbrezza costituisce “un atto urgente sulla stato delle persone”, ed è disciplinato dall’articolo 354 del ccp, al quale il difensore può assistere, in virtù del successivo articolo 356, senza però il diritto ad essere previamente avvisato del compimento dell’atto. Tuttavia, di questa facoltà la persona sottoposta alle indagini deve essere avvisata, anche se non è prevista la nomina di un difensore di ufficio. Mentre se difetta l’avvertimento si verifica una nullità, non assoluta ma di regime intermedio, la quale deve ritenersi sanata se non è dedotta prima del compimento dell’atto, oppure se ciò non è possibile, immediatamente dopo, ai sensi dell’articolo 182, comma 2, Cpp. Il giudice ha anche chiarito che la confisca va revocata in quanto dagli atti redatti dalla Polizia Municipale non risulta in modo certo che il veicolo sia di proprietà del trasgressore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18049 del 02.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non è valida la notifica della multa presso l’indirizzo risultante dal Pubblico registro automobilistico se il destinatario si è trasferito. Con questa motivazione la Corte di cassazione, ha annullato ben 7 verbali comminati dal comune di Napoli ad una automobilista.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, infatti, il codice della strada quando (al terzo comma dell’articolo 201) prevede che “le notificazioni si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla residenza, al domicilio o sede del soggetto risultante dalla carta di circolazione…”, non vuole in alcun modo legittimare una notifica “solo virtuale”. Piuttosto, la norma va interpretata nel senso che “la validità della notificazione non è fondata sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati” ma al contrario deve basarsi “sul necessario espletamento delle formalità previste per le ipotesi di irreperibilità del destinatario”.
Ragion per cui nell’ipotesi di trasferimento del trasgressore “in un luogo non annotato sulla carta di circolazione”, la notificazione, sia essa ordinaria o postale, per essere valida richiede necessariamente che venga seguito l’iter complessivo previsto dalla legge. E cioè, il deposito della copia presso la casa comunale e l’affissione del relativo avviso, in busta chiusa, alla porta di casa, dell’ufficio o dell’azienda del destinatario, oltre a dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
Tutte formalità che non risultano essere state rispettate da parte dei vigili napoletani nella notifica dei 7 verbali.

Consiglio di Stato, sentenza n. 2432 del 25.07.2011

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha precisato che viola il principio della libera concorrenza il Comune che procede all’affidamento diretto, a favore delle Poste, del servizio di elaborazione informatica e notifica delle multe: l’attività attribuita senza procedere alla gara, infatti, va ben oltre i diritti esclusivi vantati dalla società in quanto concessionaria del servizio di recapito universale. Bocciato il ricorso di Poste Italiane spa: è fondata la tesi dell’azienda che svolgeva in precedenza il servizio di gestione informatica delle multe per conto di un popoloso Comune del Napoletano. L’idea dell’amministrazione locale, almeno sulla carta, è buona: restituire ad attività operative i vigili urbani, liberandoli dall’onere delle notifiche grazie alle modalità telematiche consentite dalla legge 80/2005. La deroga posta dal codice dei contratti pubblici alla regola dell’evidenza pubblica è consentita soltanto quando l’affidamento risulta disposto in base ad un diritto esclusivo di cui l’aggiudicatario dispone. Ma in questo caso la gestione del servizio relativo alle multe prevede anche la fornitura di software e hardware e l’acquisizione da parte di Poste Italiane, nel caso di notificazioni non andate a buon fine, di informazioni anagrafiche presso i Comuni di residenza sui destinatari dei verbali e la ristampa dei verbali per la rinotifica oltre alle attività connesse ai ruoli (il tutto è frutto di una convenzione fra l’ente e l’azienda). Insomma: si tratta di attività che hanno un raggio ben più ampio del mero servizio postale universale né il Comune può obiettare che si tratti di fasi non separabili, dal momento che l’azienda incaricata in precedenza gestiva la sola parte informatica del processo. A Poste Italiane, dunque, non resta che pagare le spese processuali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14564 del 04.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non può essere annullata una multa fatta con l’autovelox perchè nel verbale non viene indicato il numero di matricola dell’apparecchio. La decisione dei giudici di legittimità ha ribaltato quanto deciso in primo e secondo grado. In entrambe i gradi di giudizio il verbale era stato annullato proprio per l’assenza dell’indicazoione del numero di matricola sul verbale. I giudici di piazzale Clodio colgono l’occasione per enunciare il seguente principio di diritto: “la mancata indicazione del numero di matricola dell’apparecchiatura, non prevista dal codice quale contenuto necessario del verbale, non può mai essere motivo di nullità della sanzione per violazione del diritto di difesa”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11185 del 20.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il proprietario non deve comunicare i dati del conducente del veicolo per il taglio dei punti patente, ex articolo 126 bis del codice della strada, se la contestazione della violazione principale è stata tardiva. La Suprema corte, nel rigettare l’appello del proprietario del veicolo, perché privo degli adeguati requisiti di forma, ha, tuttavia, ritenuto, ex articolo 363 del Cpc, di poter comunque affermare un principio di diritto, ritenendo la questione “particolarmente importante”.
Secondo i giudici dunque “In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all’art. 126 bis del Cds, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all’articolo 201 comma 1 Cds), va esclusa la sussistenza dell’obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell’infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento”.
Per la Cassazione “lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi”. “Pertanto l’obbligo del proprietario – comunicazione entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione – può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale”. Neppure rileva che “il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione”. Infatti, “solo il verbale ex art. 126 bis Cds – se notificato – può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione”.