L’attraversamento di animali sulla carreggiata non esclude la colpa dell’automobilista

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Sussiste la colpa dell’automobilista per l’incidente avvenuto a causa del sopraggiungere di un animale sulla carreggiata del conducente. 

Questo, quanto affermato dalla Corte di Cassazione, sez. III Civile, con l’ordinanza n. 32775/2019.

La questione trae origine da quanto avvenuto ad un uomo che, percorrendo con la propria automobile una strada comunale, ha subito ingenti danni – consistenti nella distruzione di tutta la parte anteriore con scoppio dei due airbag – a causa del sopraggiungere di un cervo adulto che investiva la sua auto. 

L’uomo, dunque, citava dinanzi al Tribunale la Regione nella quale si è verificato l’evento, per ottenere la condanna della stessa al risarcimento del danno. Il Tribunale, però, rigettava la domanda e lo condannava al pagamento delle spese di lite. 

Successivamente la Corte d’Appello, investita del gravame, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal conducente e condannava l’appellante al pagamento delle spese processuali.

Ricorre dunque per cassazione l’uomo, affermando che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che egli non avesse assolto l’onere di provare il comportamento colposo della Regione, ai sensi dell’art. 2043 c.c. in quanto, premettendo che sulla stessa gravava l’obbligo di predisporre tutte le misure idonee ad evitare che gli animali selvatici arrecassero danni a persone o a cose, egli avrebbe indicato il contenuto specifico degli adempimenti che la Regione avrebbe potuto porre in essere, in considerazione della frequenza di incidenti di analoga natura verificatisi nella zona che l’Ente non avrebbe potuto ignorare. 

Inoltre, afferma il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto che l’apposizione di un cartello di pericolo a 450 metri dal luogo dell’incidente fosse misura sufficiente ed idonea per escludere una responsabilità colposa della Regione, sulla base del fatto che, in una zona come quella in cui si era verificato l’impatto, la predisposizione di una segnaletica di pericolo non avrebbe dovuto essere considerata misura idonea, soprattutto alla luce dell’elevato numero di incidenti ivi verificatosi.  

Relativamente al caso in esame, sostiene la Suprema Corte che non sussiste in capo all’Ente la responsabilità ex art. 2043 c.c., occorrendo la puntuale allegazione (o quantomeno la specifica indicazione) di una condotta omissiva efficiente sul piano della presumibile sua ricollegabilità al danno ricevuto. L’onere di tale indicazione spetta all’attore danneggiato.

Rileva dunque la summenzionata Corte che il ricorrente non ha provato che nel caso di specie – caratterizzato, per sua stessa ammissione, da scarsa visibilità a causa del buio, della pioggia e della nebbia –  non fosse sufficiente il cartello di pericolo che la Regione aveva apposto in prossimità del luogo dell’incidente quale misura atta a prevenire il danno occorsogli.

Aggiunge poi la Corte che «proprio le condizioni di tempo e di luogo indicate dal ricorrente in aggiunta alla segnalazione di pericolo di attraversamento di animali selvatici avrebbero dovuto indurre la vittima ad adottare alla guida dell’auto un comportamento particolarmente prudente sufficiente, secondo un criterio di ragionevolezza, ad evitare l’impatto con l’animale». 

In conclusione, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, risultando così respinta la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti della Regione.