La Cassazione ha ribadito il dovere del conducente di vigilare sull’uso delle cinture da parte dei passeggeri, sancendo la responsabilità penale per lesioni o omicidio colposo in caso di omissioni, indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste per i trasgressori. Quindi, a livello penale, il conducente ha il dovere di garantire il rispetto dell’obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza da parte dei passeggeri. La mancata vigilanza su tale obbligo lo rende responsabile del reato di lesioni personali colpose o di omicidio colposo, oltre a obbligarlo al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza.
Tanto premesso in punto di responsabilità penale del conducente, vediamo cosa accade sotto il profilo amministrativo e quali sanzioni sono previste in caso di mancato uso delle cinture di sicurezza. Il già menzionato art. 172 C.d.S. prevede l’obbligo di indossare le cinture di sicurezza “in qualsiasi situazione di marcia” e per tutti gli occupanti del veicolo, includendo dunque non solo il conducente, ma anche tutti i passeggeri, sia anteriori sia posteriori.
In caso di mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini, è prevista una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 83 a € 332 a carico dell’autore della violazione. Se a non utilizzare la cintura è il minore, della violazione risponderà il conducente oppure, se presente, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso.
Oltre alla sanzione amministrativa, al conducente di un veicolo che non indossa la cintura di sicurezza vengono decurtati 5 punti dalla patente di guida. Inoltre, in caso di recidiva entro due anni, è comminata anche la sospensione della patente da 15 giorni fino a 2 mesi.
