ERRORE DI POSIZIONAMENTO DELL’AUTOVELOX: SALVO IL CONDUCENTE CHE HA SUPERATO IL LIMITE DI VELOCITA’

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L’errato posizionamento dell’autovelox impedisce al Comune di incassare la Multa, questo è quanto deciso dai Giudici di legittimità nell’ordinanza n.15760/20, depositata il 23 luglio.

La decisione rappresenta il punto di arrivo di una vicenda relativa alla contestazione elevata da un Comune molisano ai danni di una azienda. In particolare, l’autovelox posto sul lato destro della carreggiata aveva registrato l’eccesso di velocità compiuto da un veicolo della società.

Per i giudici di merito, però, la sanzione adottata dal Comune è illegittima. In particolare, in Tribunale, viene chiarito che «l’autovelox era stato illegittimamente apposto sul lato destro mentre il decreto prefettizio autorizzava il posizionamento sul lato sinistro della carreggiata», viene poi precisato che non può avere «rilevanza probatoria la nota dell’Anas – successiva all’atto autorizzatorio – con cui si chiariva che il decreto consentiva il posizionamento dell’autovelox su entrambi i lati della strada».

Anche la Cassazione, nonostante il legale rappresentante del Comune sostenesse da un lato la sufficienza dell’accertamento dell’infrazione nel tratto di strada individuato dal decreto e dall’altro la non necessità di specificare il senso di marcia, proseguiva sulla linea dei giudici di merito ribadendo che «ove il decreto prefettizio abbia previsto il posizionamento dell’autovelox lungo soltanto un senso di marcia e, invece, l’accertamento sia stato effettuato per il tramite di un autovelox posizionato sul senso di marcia contrapposto, il verbale di contestazione della violazione è illegittimo, anche se siano in seguito intervenute note di chiarimento da parte dell’amministrazione in senso contrario». Ciò perché «in tale ipotesi difetta a monte l’adozione di uno specifico provvedimento autorizzativo, sicché il verbale di accertamento della violazione deve ritenersi affetto da “illegittimità derivata”», mentre «non possono assumere rilevanza eventuali note chiarificatrici successivamente approntate dalla competente pubblica amministrazione, a fronte di una precisa indicazione sulle modalità e sul punto di installazione dell’autovelox rinvenibile direttamente nel decreto autorizzativo».