Il caso
Una gara clandestina tra due automobilisti cagionava la morte di uno degli sfidanti che tentando un sorpasso a destra perdeva il controllo del veicolo e si schiantava contro un platano.
Sotto processo lo sfidante rimasto in vita che a bordo della propria vettura, si allontanava dal luogo del sinistro senza prestare soccorso.
La Corte d’Appello di Venezia, confermando la sentenza del Tribunale di Treviso condannava l’imputato per i reati di cui all’art. 9 C.d.S, art. 586 c.p., art. 189 C.d.S., commi 1 e 7, alla pena di due anni di reclusione, alla revoca della patente di guida e al risarcimento del danno in favore della parte civile “con assegnazione di una provvisionale”.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore di fiducia contestando tra gli altri motivi “la sussistenza di una gara tra i veicoli in senso tecnico non potendosi questa ricavare, come emerge dal provvedimento censurato, dalla velocità delle vetture (in assenza di elementi dai quali trarre l’esistenza di una turbativa atta ad interferire con la marcia dell’altro veicolo), dal fatto che le due vetture, per un tratto, si fossero trovate appaiate, ben potendosi configurare un ordinario sorpasso”.
Secondo il legale dell’uomo, assumerebbe preminente rilievo “la circostanza, indicata dalla Corte d’Appello, dell’esistenza di uno stridio di gomme sul fondo stradale alla partenza delle vetture”.
Il ricorso risulta inammissibile.
I Giudici di terzo grado affermano infatti che tale motivo di ricorso “attiene alla reputata insussistenza di una gara automobilistica tra l’imputato e la vittima. La censura è, invero, meramente riproduttiva di identico motivo di gravame e si traduce in valutazioni di merito che, peraltro, non tengono conto degli esiti della prova dichiarativa, indicata nelle convergenti sentenze di merito, secondo la quale i due giovani, imputato e vittima, si sfidarono, su chi fosse riuscito ad arrivare per primo in un bar della zona, dando luogo ad una vera e propria competizione tra loro”.
Sotto tale profilo il motivo risulta aspecifico.
La Suprema Corte ricorda che “si configura una gara di velocità, vietata dall’art. 9 ter C.d.S., quando due o più conducenti di veicoli, senza preventivo accordo e per effetto di una tacita e reciproca volontà di voler competere l’uno con l’altro, pongono in essere una contesa, consistente nel tentativo di superarsi, ingaggiando una competizione da cui deriva un vicendevole condizionamento delle modalità di guida”.
Con la sentenza n. 22768/21 del 9 giugno la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.