La Corte di Cassazione, sez. II Civile, con sentenza n. 31411/2019 ha dichiarato l’illegittimità della sanzione amministrativa emessa per violazione dei limiti di velocità, laddove quest’ultima venga rilevata da un autovelox posizionato nel senso opposto di marcia.
Il fatto traeva origine dal ricorso con il quale un uomo interponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, avverso il processo verbale di contravvenzione elevato dalla Polizia Municipale per violazione dell’art. 142/8 C.d.S.
Il Comune del luogo in cui si è verificato il fatto, dunque, si costituiva in giudizio contestando la domanda con documentazione a sostegno della propria tesi difensiva e chiedendo il rigetto dell’opposizione.
Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione dell’uomo e annullava il verbale di contravvenzione impugnato.
Avverso questa sentenza proponeva appello il Comune, ribadendo la legittimità del verbale di contestazione e chiedendo, conseguentemente, la riforma integrale della sentenza del Giudice di Pace. Si costituiva quindi l’uomo, chiedendo il rigetto del gravame.
Il Tribunale, confermando la sentenza impugnata, rigettava l’appello.
Successivamente, il Comune chiedeva la cassazione di questa sentenza, sostenendo che «il Tribunale avrebbe errato nel ritenere illegittimo il posizionamento dell’apparecchiatura sul lato destro anziché sul lato sinistro». Relativamente a ciò, affermava la Suprema Corte l’infondatezza del motivo poiché l’apposizione del prefabbricato contenente uno strumento per la rilevazione della velocità degli autoveicoli in transito, che era stata autorizzata per entrambi i sensi di marcia, veniva realizzata per un solo senso di marcia apponendo il prefabbricato di rilevazione in una carreggiata opposta al senso di marcia indicato nel provvedimento di autorizzazione. Il ricorso, quindi, veniva rigettato.
In conclusione, la Corte di Cassazione ritiene che l’autovelox posto in un lato della carreggiata non sia idoneo a rilevare la velocità di coloro che percorrono l’altro senso di marcia, affermando dunque l’illegittimità della sanzione amministrativa emessa in tali circostanze.