Stop a cartelle e ingiunzioni locali fino al 28 febbraio

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Con il D.L. n. 7 del 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, è stata disposta un’ulteriore proroga dei termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari.

Più nel dettaglio, il provvedimento – sulla scia delle precedenti proroghe – ha disposto l’ulteriore differimento al 28 febbraio 2021 del termine ultimo di sospensione dell’attività di riscossione, che era stato precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal D.L. n. 3/2021.

Oltre all’invio delle cartelle rimarrà sospeso per un altro mese anche il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.

Come ha precisato l’Agenzia delle Entrate, infatti, i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione, o meglio entro il 31 marzo 2021. A ciò si aggiunga che resteranno acquisiti, quanto ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ex art. 30, comma 1, d.P.R. n. 602/1973, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 46/1999. Non è previsto il rimborso delle somme già versate.

Nonostante la norma faccia riferimento ai soli atti adottati dagli agenti della riscossione, deve ritenersi che la stessa regola possa analogamente essere applicata a coloro che sono affidatari delle attività degli enti locali, i quali provvedono alla riscossione tramite ingiunzione (R.D. n. 639/1910), come richiamato dallo stesso art. 1 del D.L. 7/2021 nella parte riguardante lo svolgimento delle azioni esecutive.

Per le entrate locali, differentemente dai tributi erariali, dall’8 marzo al 31 maggio lo stop è valso per i soli termini di decadenza delle attività di accertamento. Agli accertamenti delle entrate locali la sospensione si applica solo dopo che gli stessi siano divenuti esecutivi.

Tra l’altro, l’art. 67 del D. L. n. 18 del 2020 ha disposto la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei soli termini di prescrizione e decadenza per quanto riguarda le attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori, ivi compresi quelli degli enti locali. Tale norma non ha dunque sospeso l’attività degli enti impositori, limitandosi a spostare in avanti il decorso dei suddetti termini per la stessa durata della sospensione. Successive proroghe sono state poi dettate dal D.L. Rilancio (n. 34/2020), dal D.L. n. 129/2020, e, infine, dall’abrogato D.L. 3/2021.