Preliminare di vendita: per l’atto definitivo serve il consenso di tutti gli eredi.

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Qualora un immobile oggetto di un contratto preliminare di compravendita cada in successione, il definitivo deve essere stipulato con il consenso di tutti gli eredi anche se si tratta di un bene indivisibile.

Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 25396, accogliendo il ricorso di un degli eredi nei confronti dei fratelli i quali avevano proceduto alla vendita (alla sorella) senza la sua necessaria partecipazione. In primo grado il Tribunale di Roma, accogliendo la domanda dell’attuale ricorrente, aveva dichiarato la nullità dell’atto di compravendita a causa della mancata partecipazione alla stipula del comproprietario-coerede, condannando i convenuti al pagamento delle spese di lite e disponendo l’ulteriore corso del giudizio per la domanda di divisione proposta dall’attore.

La Corte di Appello ribaltando il verdetto aveva invece escluso la nullità dell’atto di compravendita affermando la validità del rogito pur se stipulato da uno solo dei soggetti coobbligati, vincolati dalla promessa di vendita manifestata in vita dalla de cuius. L’obbligazione di trasmettere la proprietà dell’immobile si sarebbe infatti trasferita sugli eredi e trattandosi di obbligazione indivisibile “l’esecuzione della stessa può essere effettuata da ciascuno degli eredi per l’intero, secondo le regole della solidarietà”.

In questo senso, proseguiva il giudice di secondo grado, la sentenza del giudice di prime cure, che ha ritenuto necessario il consenso del coerede rimasto estraneo alla vendita definitiva, “non è assolutamente ammissibile dal punto di vista giuridico”. La domanda di adempimento deve dunque essere rivolta nei confronti di tutti i promittenti venditori, determinando un litisconsorzio necessario, che si genera nei confronti di tutti gli eredi anche quando sopravvenga il decesso di uno dei promittenti venditori.