Il diritto all’oblio: tutela stragiudiziale e giurisdizionale.

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Per diritto all’oblio si deve intendere il diritto dell’individuo a vedersi cancellati dal web notizie, dati personali o qualsiasi tipo di informazione tali da poter ledere il proprio onore o la propria reputazione nonostante non vi siano particolari motivazioni per diffondere ancora tali dati.

Il classico caso rientrante nel diritto all’oblio è quello del soggetto che, a seguito di una condanna penale, dopo molti anni si vede ancora pubblicati su Internet articoli riguardanti tale vicenda.

Il diritto all’oblio ha avuto un rapido sviluppo a seguito della famosissima sentenza “Google Spain” resa nel 2014 dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea, con la quale in vigenza della Direttiva 95/46/CE la Corte qualificò i motori di ricerca come responsabili del trattamento dei dati personali degli utenti di Internet, così di fatto obbligandoli, in presenza di determinate condizioni, a rimuovere dall’elenco di risultati apparso a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, i collegamenti a pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a tale persona.

È grazie a tale sentenza se nell’attuale regolamento dell’Unione europea sulla protezione dei dati personali (Reg. Ue n. 2016/679, cd. GDPR) entrato in vigore nel maggio del 2018 vi è un articolo dedicato alla tutela del diritto all’oblio. Nello specifico, l’art. 17 del regolamento prevede che l’interessato può chiedere al responsabile del trattamento la cancellazione dei dati personali al sussistere di determinate condizioni (tra cui, a titolo meramente esemplificativo: dati personali non più necessari alle finalità per cui sono stati raccolti; revoca del consenso al trattamento da parte dell’interessato; opposizione dell’interessato al trattamento; trattamento illecito di dati personali sono stati trattati illecitamente).

Cosa fare quindi quando si intende far valere il diritto all’oblio? Il primo passo è quello di contattare il webmaster del sito ove sono contenuti i dati che si vogliono far rimuovere e diffidarlo alla rimozione. Si tratta della tutela più efficace, in quanto qualora il webmaster dovesse aderire alla richiesta il problema sarebbe risolto alla radice, dal momento che il contenuto lesivo sarebbe definitivamente eliminato dal web.

Nel caso in cui il webmaster non dovesse acconsentire alla rimozione dei dati, allora ci si può rivolgere direttamente a Google. Vi è infatti a disposizione degli utenti un’apposita pagina web nella quale si può chiedere la deindicizzazione dei siti contenenti i dati o le informazioni lesivi della propria reputazione, spiegando le ragioni per cui i contenuti dovrebbero essere rimossi. Qualora Google dovesse accogliere la richiesta i siti non saranno più visibili nel motore di ricerca, ma essi non saranno definitivamente rimossi dal web.

Da ultimo, nel caso in cui Google non dovesse deindicizzare i siti richiesti, ci si può rivolgere al Garante per la Protezione dei Dati Personali con reclamo ai sensi dell’art. 77 del GDPR con il quale chiedere l’emissione di un provvedimento nei confronti del responsabile del trattamento affinché provveda alla rimozione dei contenuti lesivi. Il Garante, qualora il responsabile del trattamento dei dati personali non dovesse rimuovere spontaneamente le informazioni incriminate, nel giro di pochi mesi emetterà un provvedimento con il quale lo obbliga alla rimozione dei contenuti.

In caso di provvedimento negativo o comunque non pienamente satisfattivo, esso può essere impugnato con ricorso giurisdizionale ai sensi dell’art. 78 GDPR.

È inoltre possibile rivolgersi ai sensi dell’art. 79 GDPR direttamente (senza quindi passare per il Garante della Privacy) all’Autorità giudiziaria per chiedere al responsabile del trattamento dei dati personali la rimozione dei siti presuntivamente lesivi. Tuttavia tale tutela giurisdizionale richiede dei tempi più lunghi in quanto trattasi a tutti gli effetti di un procedimento giurisdizionale.

Nel complesso quindi il GDPR fornisce alle persone varie possibilità (anche non giurisdizionali) per difendere il proprio diritto all’oblio, tali da ottenere una tutela rapida ed efficace.