Niente risarcimento per chi scegli di utilizzare un camminamento pericoloso

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Pessima idea quella di utilizzare un camminamento poco sicuro posizionato all’interno di un cortile di pertinenza di una struttura ospedaliera. Se ne è resa conto sulla propria pelle una donna, che proprio a causa di quella scelta finisce rovinosamente a terra, riportando diverse lesioni.
Sotto accusa, ovviamente, la struttura sanitaria, ma per i giudici il capitombolo va addebitato alla donna che si è comportata in modo imprudente, ignorando la precarietà di quel camminamento e la disponibilità di un sicuro percorso alternativo.

Per arrivare a questa decisione, è stato decisivo il passaggio in Corte d’Appello. Lì i Giudici hanno ribaltato la pronuncia del Tribunale di I grado, respingendo «la richiesta di risarcimento» proposta dalla donna.
I Giudici di secondo grado, infatti, ritengono che «i danni» provocati dalla brutta caduta debbano essere «ricondotti sul piano causale al comportamento gravemente imprudente della donna», comportamento «dotato dei caratteri di eccezionalità e di imprevedibilità tali da escludere ogni possibile responsabilità» della struttura ospedaliera.

La lettura dell’episodio data in secondo grado è stata ritenuta corretta dai magistrati della Cassazione. Infatti, si è ritenuto inutile il ricorso proposto dall’avvocato della donna e finalizzato a dare prova della colpa della struttura ospedaliera.
Il legale sottolinea come «la mancata previsione della condotta, anche imprudente, della vittima» si potrebbe considerare sufficiente per porre in evidenza «la responsabilità del custode», ossia della struttura ospedaliera.
I Giudici della Cassazione ritengono però questa obiezione non sufficiente a mettere in discussione le valutazioni della Corte d’appello, soprattutto tenendo presenti alcuni «specifici aspetti della gravità della condotta» tenuta dalla donna. Quest’ultima, in particolare, ha ignorato «la manifesta evidenza delle sconnessioni del manto stradale» e «l’agevole evidenza e l’immediata prossimità del percorso alternativo», scegliendo di utilizzare il camminamento poco sicuro.

Tutti gli elementi probatori a disposizione sono quindi sufficienti per escludere ogni responsabilità della struttura ospedaliera e per respingere la richiesta di risarcimento presentata dalla donna (Cassazione, ordinanza n. 16857/19, sez. VI Civile – 3, depositata oggi).