Messaggi whatsapp e valore probatorio degli stessi

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Negli ultimi anni, la giurisprudenza italiana ha registrato una significativa evoluzione nella valutazione delle prove digitali, con particolare riferimento ai messaggi WhatsApp. Tale strumento di comunicazione, un tempo considerato informale, è oggi riconosciuto come mezzo probatorio a pieno titolo nel processo civile, influenzando cause contrattuali, creditizie e familiari. Questo cambiamento si inserisce in un più ampio contesto di adattamento del diritto alla realtà tecnologica contemporanea, dove la certezza del diritto deve interagire con la fluidità delle comunicazioni digitali.

Il valore giuridico di un messaggio o di uno screenshot non è intrinseco al mezzo, bensì alla sua verificabilità, attribuibilità e integrità. È fondamentale distinguere tra dati nativi digitali, che presentano piena tracciabilità (come le chat estratte da dispositivi autenticati o da copie forensi), e le riproduzioni elettroniche, quali le fotografie dello schermo, che, pur ammissibili, richiedono ulteriori garanzie di autenticità. L’espansione della prova digitale non deve generare una “anomalia probatoria”, bensì promuovere una nuova cultura della documentazione elettronica, basata su competenze tecniche, corrette procedure di acquisizione e tutela del contraddittorio.

Un punto di svolta cruciale è rappresentato dall’ordinanza n. 1254 del 18 gennaio 2025 della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, che ha stabilito un principio di diritto chiaro: i messaggi WhatsApp rientrano nella categoria dei documenti informatici e possono costituire prova nel processo civile, a condizione che ne sia verificata la provenienza e l’autenticità.

La Corte ha richiamato l’art. 2712 c.c., confermando che le riproduzioni informatiche costituiscono piena prova dei fatti rappresentati, salvo disconoscimento da parte della controparte. Pertanto, gli screenshot delle conversazioni possiedono valore probatorio equivalente a un documento scritto, a meno che non vengano formalmente contestati.

È stata così riconosciuta la legittimità di utilizzare messaggi istantanei non solo come indizi, ma come prove documentali complete, a condizione che sia dimostrata la riconducibilità del contenuto all’autore.