Incidenti stradali con fauna selvatica, Regione responsabile se non dimostra il caso fortuito

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Se l’automobilista dimostra che l’incidente con un capriolo non è avvenuto per propria colpa la Regione è tenuta a ristorare il cittadino infortunato. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza n. 31330/23. Venendo ai fatti un soggetto ha convenuto dinanzi al giudice di pace di Ascoli Piceno, la Regione Marche, esponendo che: a) il proprio veicolo Fiat Panda aveva subito danni in seguito all’impatto contro un capriolo che si era improvvisamente immesso sulla sede stradale; b) la riparazione del veicolo aveva reso necessaria una spesa di euro 1.100; c) la responsabilità dell’accaduto andava ascritta alla Regione Marche “ai sensi dell’art. 2043 c.c., quale ente di programmazione, di coordinamento, di gestione, di tutela e di controllo della fauna selvatica, per non avere adottato tutte le misure idonee ad evitare che la fauna selvatica arrechi danni a terzi”. Con sentenza 14 agosto 2019 n. 332 il giudice di pace di Ascoli Piceno ha accolto la domanda del cittadino. In particolare il giudice di merito ha puntualizzato che: 1) era obbligo della Regione adottare le misure necessarie a “scongiurare incursioni di animali selvatici sulla sede stradale”; 2) nel caso concreto nessuna idonea misura era stata adottata (segnaletica, ecodotti o recinzioni); 3) la Regione non aveva compiutamente dato esecuzione al piano di abbattimento dei caprioli pur a suo tempo adottato. Il giudice di pace ha così condannato la Regione “ai sensi dell’art. 2043 c.c.”.